Sentenza n. 822/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di sospensione per 15 giorni dei titoli legittimanti l’apertura e l’esercizio della discoteca
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. dopo una violenta rissa verificatasi il 18 agosto 2023, durante i controlli all’ingresso del locale, con il coinvolgimento di clienti e addetti alla sicurezza e il ferimento, anche grave, di alcuni avventori. La ricorrente ha dedotto l’insussistenza dei presupposti per la sospensione, sostenendo che l’art. 100 T.U.L.P.S. richiederebbe la presenza di episodi plurimi e particolarmente gravi, mentre nel caso concreto vi sarebbe stato un solo episodio; ha inoltre sostenuto che la rissa si sarebbe svolta all’esterno del locale e non avrebbe avuto un collegamento sufficiente con l’attività esercitata. È stata altresì dedotta la violazione del principio di proporzionalità, poiché la sospensione era stata disposta durante il periodo di alta stagione, concentrato in circa 45 giorni estivi, con conseguenze economiche particolarmente rilevanti. La società ha chiesto anche il risarcimento dei danni derivanti dalla chiusura forzata, inclusi mancati incassi, investimenti e ulteriori pregiudizi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto comprovata la particolare gravità della rissa sulla base dei verbali di polizia, dei video acquisiti e degli esiti penali, rilevando il coinvolgimento degli addetti alla sicurezza del locale e le gravi lesioni riportate da alcuni clienti. Ha considerato significativo anche il fatto che la Procura della Repubblica avesse esercitato l’azione penale, tra gli altri, nei confronti di alcuni addetti alla sicurezza. Il giudice ha affermato che la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza sull’esistenza di rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica è espressione di ampia discrezionalità ed è sindacabile soltanto per evidenti vizi motivazionali, logici o fattuali, non riscontrati nel caso concreto. L’unicità dell’episodio non esclude di per sé l’applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. quando l’episodio sia connotato da significativa gravità; inoltre, il provvedimento aveva richiamato precedenti segnalazioni relative al locale, concernenti il superamento della capienza risultante dalla SCIA e l’impiego di personale di sicurezza privo dei necessari titoli. È stato ritenuto irrilevante che la rissa si fosse svolta all’esterno, poiché essa aveva coinvolto gli addetti alla sicurezza e si era sviluppata nelle immediate vicinanze dell’ingresso durante le operazioni di controllo della clientela, risultando quindi oggettivamente collegata all’attività del locale. Anche la censura sulla proporzionalità è stata respinta, ritenendo corretta e proporzionata la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza. La domanda risarcitoria è stata respinta per l’illegittimità non dimostrata del provvedimento presupposto. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00.
Norme richiamate
art. 100 T.U.L.P.S.
la sospensione è priva di connotati sanzionatori e prescinde dalla responsabilità dei titolari o gestori del locale, perseguendo esigenze di tutela della sicurezza pubblica
La sospensione prevista dall’art. 100 T.U.L.P.S. è una misura preventiva di pubblica sicurezza, non sanzionatoria, fondata sulla necessità di prevenire il ripetersi di episodi idonei a mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. La sua applicazione può essere giustificata anche da un singolo episodio di significativa gravità, purché sussista un oggettivo collegamento con l’attività del locale.
art. 80 T.U.L.P.S.
Richiamato nel provvedimento con riferimento a una precedente segnalazione relativa alla presenza nel locale di un numero di avventori superiore alla capienza consentita.
art. 681 c.p.
Richiamato nel provvedimento con riferimento alla precedente contestazione concernente la violazione delle disposizioni sull’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.
Massime di principio
- La sospensione dell’attività di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. costituisce una misura preventiva di pubblica sicurezza, priva di natura sanzionatoria e indipendente dall’accertamento della responsabilità del titolare o del gestore.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. non è necessariamente richiesta la pluralità degli episodi: anche un singolo fatto può legittimare la sospensione quando presenti una gravità tale da evidenziare un concreto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.
- Il collegamento tra i disordini e il locale può sussistere anche quando i fatti si svolgano all’esterno, se avvengono nelle immediate vicinanze dell’ingresso, durante le operazioni di controllo della clientela, e coinvolgono il personale addetto alla sicurezza del locale.
- La valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza circa l’esistenza di rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica è connotata da ampia discrezionalità ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di evidenti vizi motivazionali, logici o fattuali.
- La particolare incidenza economica della sospensione sul gestore, anche se disposta durante il periodo di alta stagione, non determina di per sé la violazione del principio di proporzionalità quando la durata della misura e le circostanze concrete risultino adeguate alla gravità del rischio per la sicurezza pubblica.
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