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Ordinanza

Ordinanza n. 2213/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8414/2025, che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Napoli n. 2826/2022

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8414/2025, l’appellante ha formulato incidentalmente una domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza, inserendo esclusivamente l’inciso “previa sospensiva”. Non sono state esposte argomentazioni a sostegno della domanda cautelare, né risultano dedotti specifici elementi relativi ai presupposti della tutela cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’istanza cautelare, rilevando che essa era stata formulata soltanto mediante l’inciso “previa sospensiva”, senza alcuna argomentazione a sostegno. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., come rappresentato dal Collegio alla parte appellante. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’appellante, soccombente, e liquidate in Euro 3.000 in favore del Ministero della Cultura. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune di Serrara Fontana, non costituito in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel giudizio di appello; nel caso concreto l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza è stata esaminata e dichiarata inammissibile per carenza di argomentazione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento processuale della rilevazione, da parte del Collegio, dell’inammissibilità dell’istanza cautelare priva di argomentazioni a sostegno.

Massime di principio

  • Una domanda cautelare proposta nel giudizio amministrativo è inammissibile quando sia formulata soltanto mediante una richiesta generica di sospensione, senza l’esposizione di argomentazioni a sostegno e senza allegare gli elementi rilevanti ai fini della tutela cautelare.
  • La parte che propone un’istanza cautelare deve esplicitare le ragioni della richiesta e porre il giudice in condizione di valutare i relativi presupposti; il mero inserimento della formula “previa sospensiva” non soddisfa tale onere.
  • La soccombenza nella fase cautelare comporta la condanna alle spese, mentre non è disposta alcuna condanna nei confronti della parte non costituita.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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