Cassazione Civile, Ordinanza n. 23736/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento relativo al contributo per opere irrigue richiesto per più annualità. Il contribuente ha impugnato l’atto davanti al giudice tributario deducendo, in sintesi, vizi formali e soprattutto l’inesistenza del soggetto che lo aveva emesso, assumendo che il consorzio territoriale fosse stato soppresso per effetto della riforma regionale e che l’unico ente esistente fosse quello della Sicilia Orientale. Il giudice di appello ha accolto tale impostazione e annullato l’avviso, ritenendo che il consorzio territoriale non esistesse più. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) l’avviso non sarebbe stato autonomamente impugnabile nei termini in cui era stato censurato; 2) mancava la prova della tempestiva proposizione del ricorso introduttivo; 3) erronea interpretazione della normativa regionale e regolamentare, perché l’ente territoriale non era estinto ma ancora legittimato ad agire nel periodo transitorio; 4) conseguente erroneità della qualificazione dell’attività svolta come mandato senza rappresentanza del nuovo consorzio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo; ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la legge regionale non avesse disposto l’estinzione immediata dei consorzi territoriali ma un accorpamento con permanenza degli enti preesistenti fino al completamento della procedura di riorganizzazione e durante il periodo transitorio; ha dichiarato assorbito il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma è comunque impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, anche per vizi formali o sostanziali.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per sostenere la pretesa tardività del ricorso introduttivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente dedotta la tardività.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla prova della tempestività dell’impugnazione, ma la doglianza è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.
art. 13 L.R. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5
la norma ha ridefinito gli ambiti territoriali dei consorzi e istituito i nuovi consorzi Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale, senza prevedere espressamente l’estinzione immediata dei consorzi territoriali accorpati.
art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
le disposizioni su successione nei rapporti, permanenza degli affidamenti e funzioni del commissario e del direttore generale depongono per una continuità operativa e per un periodo transitorio, non per un effetto estintivo immediato.
art. 1705 c.c.
il richiamo al mandato senza rappresentanza è stato ritenuto superfluo e, in ogni caso, non idoneo a spiegare la legittimazione del consorzio territoriale nel contesto pubblicistico esaminato.
art. 16-undecies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
richiamato per la disciplina della procura rilasciata su supporto analogico e della sua trasformazione in copia informatica notificata via PEC.
art. 18 n. 5 D.M. 44/2011
la Corte lo richiama per ritenere sufficiente l’attestazione del difensore circa l’estrazione della copia informatica della procura e la sua sottoscrizione digitale.
art. 196-novies disp. att. c.p.c.
l’omissione dell’attestazione di conformità non comporta improcedibilità se la controparte non contesta la difformità; resta una mera irregolarità sanabile o comunque non pregiudizievole in assenza di disconoscimento.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno dell’interpretazione ampia dell’impugnabilità degli atti impositivi in funzione di tutela del diritto di difesa.
art. 53 Cost.
richiamato per giustificare un’interpretazione sostanziale dell’impugnabilità degli atti recanti pretese tributarie.
art. 97 Cost.
richiamato sia per la lettura dell’impugnabilità degli atti impositivi, sia nella parte relativa all’organizzazione pubblica dei consorzi.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso concernente la legittimazione processuale del consorzio.
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla legittimazione ad agire del consorzio.
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sulla legittimazione ad agire e sul contenzioso tributario.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sulla legittimazione ad agire e sul contenzioso tributario.
art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal ricorrente per sostenere la radicale invalidità dell’atto, ma non decisivo alla luce della sopravvivenza del consorzio territoriale.
art. 27 d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 conv. in l. 28 febbraio 2008, n. 31
richiamato dall’art. 13 L.R. Sicilia n. 5/2014 quale parametro per l’approvazione dello statuto e del regolamento dei nuovi consorzi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
titolo dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando un atto dell’ente impositore manifesta una pretesa tributaria specifica, esso è impugnabile dal contribuente anche per vizi formali oltre che sostanziali, a prescindere dalla sua qualificazione tipica nell’elenco degli atti impugnabili.
- La deduzione di una violazione dell’onere probatorio o della tempestività dell’impugnazione è inammissibile se non si specifica concretamente quale fatto processuale sia stato omesso o erroneamente valutato e quale sia la reale conseguenza sulla validità dell’azione.
- L’interpretazione di una norma di riordino organizzativo che istituisce nuovi enti accorpanti non implica, di per sé, l’estinzione immediata degli enti preesistenti se la legge non lo prevede espressamente e se la disciplina transitoria e regolamentare ne conferma la prosecuzione operativa.
- In presenza di una procedura di accorpamento non ancora completata, i rapporti e le attività dei consorzi preesistenti possono continuare a produrre effetti fino alla conclusione del processo di riorganizzazione.
- La qualificazione di rapporti organizzativi pubblicistici come 'mandato senza rappresentanza' non può essere automaticamente desunta da formule regolamentari se l’assetto normativo mostra, invece, una continuità funzionale dell’ente preesistente e una persistente imputazione degli atti al medesimo.
- L’omissione dell’attestazione di conformità di una procura notificata via PEC non determina, di regola, improcedibilità se la controparte non contesta la conformità dell’atto e se il difensore ha comunque attestato l’estrazione della copia informatica secondo la disciplina tecnica applicabile.
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