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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16125/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello della condanna per il furto in abitazione (capo b). CINEFRA deduceva: (i) errata applicazione dell'art. 550 c.p.p. e nullità del decreto di citazione per incompatibilità della fattispecie con la procedura di citazione diretta dopo le modifiche legislative; (ii) violazione degli artt. 177 e ss. e 420-ter c.p.p. per mancata comunicazione al prevenuto dell'udienza di rinvio disposta per suo legittimo impedimento; nonché profili di vizio motivazionale e di determinazione della pena. CANOVARI e DI CESARIA lamentavano: (i) insufficienza probatoria circa la riconducibilità del fatto a loro carico; (ii) vizio nel trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento della particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche; (iii) violazione del divieto di reformatio in peius; (iv) illegittima inammissibilità dell'istanza per pena sostitutiva per mancata procura speciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi connessi alla mancata comunicazione dell'udienza di rinvio per legittimo impedimento di CINEFRA (nullità a regime intermedio non sanata, eccepita tempestivamente), annullando la sentenza impugnata nei confronti di CINEFRA FRANCESCO e rinviando il giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce. I ricorsi di CANOVARI NICOLA e DI CESARIA COSIMO sono stati rigettati: la Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale circa la riconducibilità dei fatti, corretta l'esclusione della particolare tenuità (valore della refurtiva di diverse centinaia di euro), legittima la determinazione della pena (in appello complessivamente ridotta rispetto al primo grado a seguito di prescrizione parziale) e fondata la statuizione secondo cui la richiesta di sanzione sostitutiva è atto personale dell'imputato e richiede procura speciale se proposta dal difensore. Condanna di CANOVARI e DI CESARIA al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Il delitto di furto in abitazione può essere processato con citazione diretta a giudizio: la Corte interpreta la mancata menzione normativa come lacuna da colmare interpretativamente richiamando l'equiparazione al furto aggravato di cui all'art. 625 c.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale sulle nullità dedotte in cassazione; utilizzato per valutare la censura sulla validità del decreto di citazione

  • legge n. 36 del 2019, art. 5, comma 1, lett. a)

    Richiamata dalle parti come modifica del trattamento sanzionatorio del furto in abitazione: la Corte osserva che le modifiche non incidono sul caso di specie perché il fatto è anteriore (2016)

  • art. 625 cod. pen.

    Usato per interpretare l'appartenenza della fattispecie al novero dei reati per i quali è possibile la citazione diretta (equiparazione del trattamento sanzionatorio)

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Secondo la Corte la motivazione che abbia giustificato la mancata comunicazione dell'udienza al difensore ma non anche all'imputato contrasta con l'interpretazione giurisprudenziale: la comunicazione all'imputato dell'avviso di fissazione dopo rinvio per suo legittimo impedimento è necessaria, la sua omissione determina nullità a regime intermedio

  • art. 177 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati con riferimento al diritto di difesa e alle comunicazioni di udienza; la Corte sottolinea i limiti di sanabilità delle nullità procedurali

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Norma sui termini per eccepire nullità; la Corte applica il principio secondo cui la nullità d'ufficio a regime intermedio è sanabile solo se non dedotta nei termini

  • art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i termini di deduzione della nullità quando la parte assiste al compimento di atti che richiedano l'avviso

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha censurato solo l'eccessiva genericità quando rilevante, ma nel caso la motivazione dell'appello è stata ritenuta corretta

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    La circostanza attenuante della particolare tenuità richiede un pregiudizio economico di entità pressoché irrilevante: esclusa nella specie per il valore significativo della refurtiva (idropulitrice e 120 litri d'olio)

  • art. 81 cod. pen.

    Principio del divieto di reformatio in peius evocato; la Corte ha verificato che la pena complessiva in appello non sia peggiorativa rispetto al primo grado

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Norma processuale collegata al divieto di reformatio in peius; valutata la conformità dell'operato del giudice d'appello

  • art. 20-bis cod. pen. e art. 545-bis cod. proc. pen. (d.lgs. n. 150/2022)

    Richiamate rispetto alla questione della procura speciale per l'istanza di pena sostitutiva: la Corte precisa che, benché novità recenti, la giurisprudenza di lungo corso considera l'istanza atto personale dell'imputato e la procura speciale necessaria se proposta dal difensore

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma citata dalle parti con riferimento alla specie (furto in abitazione/reati connessi): la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito sulla riconducibilità del fatto non sia sindacabile in cassazione se logicamente motivata

Massime di principio

  • La mancata comunicazione all'imputato dell'udienza di rinvio disposta per suo legittimo impedimento costituisce una nullità a regime intermedio: se eccepita tempestivamente (prima della discussione), la nullità non si ritiene sanata e può determinare l'annullamento della sentenza
  • Il delitto di furto in abitazione può essere processato mediante citazione diretta ex art. 550 c.p.p. per effetto di interpretazione integrativa, anche se la norma non lo elenca espressamente, quando il trattamento sanzionatorio è equiparato a quello del furto aggravato
  • La Corte di cassazione è limitata nel sindacare le valutazioni di fatto e la congruità delle argomentazioni dei giudici di merito: può controllare solo la presenza di un apparato logico-argomentativo, non ri-apprezzare i fatti
  • Per poter riconoscere la circostanza attenuante della particolare tenuità è necessario che il danno economico sia pressoché irrilevante; valori economici di alcune centinaia di euro possono escludere la tenuità
  • La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva è atto personale dell'imputato; se proposta dal difensore è generalmente necessaria una procura speciale (giurisprudenza consolidata), salvo diversa disposizione normativa chiaramente sopravvenuta e applicabile
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello di infliggere una pena complessivamente più grave dell'originaria in assenza di impugnazione del pubblico ministero; è necessario raffrontare la pena complessiva tra i gradi

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