Cassazione Penale, Sentenza n. 13142/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Trieste, della sentenza del Tribunale di Udine che aveva ritenuto penale la responsabilità di Gavagnin per il reato di cui all'art. 372 c.p. I motivi di ricorso denunciavano: nullità della notifica del decreto di citazione per elezione di domicilio priva dell'indicazione del procedimento; indeterminatezza dell'imputazione (non chiara la narrazione della falsa testimonianza e il riferimento a un capo inesistente); violazione dell'art. 238 c.p.p. e inutilizzabilità di dichiarazioni rese in altro procedimento (testimoni Bidinot e Menichelli); violazione degli artt. 191 e 63 c.p.p. per mancata interruzione della deposizione nonostante emergesse la falsa denuncia di rapina; insufficienza e vizio di motivazione circa la prova idonea a superare il dubbio; errata valutazione della natura della falsità (ricondotta a mera opinione/valutazione e non a fatto falso); illegittimità della correzione dell'omissione relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o generici tutti i motivi: l'elezione di domicilio è stata considerata effettiva e la notifica valida o, al più, sanabile (artt. 182-183 c.p.p.); l'imputazione era sufficientemente chiara; le dichiarazioni acquisite da altro procedimento erano utilizzabili avendo le parti dato consenso e non essendo state tempestivamente eccepite; la censura sulla mancata interruzione della deposizione era aspecifica e non dimostrava connessione tra eventuali indizi di reità e il reato in corso; la doglianza sulla insufficienza della prova era generica e la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la valutazione degli elementi; la falsità contestata riguardava affermazioni fattuali sulla riconducibilità degli ammanchi alla gestione dell'imputata e non mere valutazioni; la correzione dell'omissione sulle spese in favore della parte civile è ammissibile come correzione materiale della sentenza in appello. Conseguentemente il provvedimento impugnato è confermato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso preclude altresì il computo di ulteriore termine ai fini della prescrizione invocata dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 372 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la falsità riguardasse affermazioni fattuali del teste circa la riconducibilità di ammanchi alla gestione della presunta responsabile, configurando così il reato contestato
art. 238 cod. proc. pen.
Denunciata per l'inutilizzabilità di dichiarazioni rese in altro procedimento; la Corte ha ritenuto le dichiarazioni utilizzabili perché acquisite con consenso delle parti e non eccepite tempestivamente
art. 63 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla presunta obbligatoria interruzione della deposizione quando emergono indizi di reità del dichiarante; la Corte ha ritenuto la doglianza aspecifica e priva di dimostrazione della connessione richiesta
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato insieme all'art. 63 nell'ambito della censura sulla utilizzazione delle dichiarazioni del ricorrente rese in veste di testimone; la Corte ha valutato la questione come generica
art. 197-bis cod. proc. pen.
Le dichiarazioni della parte civile rese ai sensi di tale norma sono state valutate dal giudice di merito e ritenute, in combinazione con altri elementi, utili a dimostrare la falsità contestata
artt. 182 e 183 cod. proc. pen.
Riferiti in relazione alla possibilità che la mancata indicazione del procedimento nell'elezione di domicilio potesse costituire nullità sanabile o soggetta a preclusione se non tempestivamente eccepita
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020
Richiamato per motivare lo svolgimento del ricorso senza l'intervento delle parti (procedura speciale prorogata)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 119 del 27/10/2004 e altre)
Sez. U. n. 119 del 27/10/2004, Sez. U. n. 1282 del 9/10/1996, e altre menzionate
Richiamate come principi applicativi: ad es. sul significato dell'elezione di domicilio e sulle condizioni in cui indizi di reità del dichiarante possono rilevare; la Corte le ha usate per motivare la sanabilità della notifica e il criterio di collegamento tra reati
Massime di principio
- Un'elezione di domicilio effettuata a favore di un difensore con rapporto professionale effettivo può essere considerata valida anche se priva dell'indicazione esplicita del procedimento, salvo tempestiva eccezione; altrimenti può produrre solo una nullità sanabile ai sensi degli artt. 182-183 c.p.p.
- Le impugnazioni generiche sulla insufficienza della motivazione o sulla valutazione della prova sono normalmente dichiarate inammissibili se non indicano specificamente quali elementi probatori siano illegittimi o non considerati.
- Dichiarazioni acquisite in altro procedimento possono essere utilizzate nel giudizio se acquisite con il consenso delle parti e non tempestivamente contestate; l'utilizzabilità è preclusa solo in presenza di specifiche violazioni procedurali non sanate
- La deposizione di un testimone non va automaticamente interrotta al primo riferimento a proprie condotte eventualmente rilevanti: è necessario dimostrare che emergano indizi di reità relativi al medesimo reato o a reati connessi/collegati per imporre l'interruzione (art. 63 c.p.p.)
- La correzione materiale di una sentenza d'appello (ad es. per omissione della liquidazione delle spese in favore della parte civile) è ammissibile con la procedura di emendamento quando si tratta di vizi meramente materiali e non vi sia prova dell'intenzione di compensare le spese
- Per far valere una nullità o un vizio procedurale è fondamentale sollevare l'eccezione tempestivamente nel corso del primo grado utile; sollevare questioni di nullità solo in sede di cassazione espone al rischio di inammissibilità per preclusione o sanatoria
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