Cassazione Penale, Sentenza n. 18042/2024 del 08/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per gestione illecita di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 152/2006). D'Angelo denuncia carenza di motivazione, scarsa partecipazione al fatto, negazione dell'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) e genericità delle argomentazioni della Corte d'appello; contesta inoltre l'affidabilità di un teste (Brig. Messina). Mangione deduce difetto dell'elemento psicologico, sostenendo di essere un semplice dipendente che eseguiva ordini del datore di lavoro e che non sarebbe provata la coscienza e volontà di agire senza permessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ne ha rigettato i censure nel merito ove esaminate. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello: i rifiuti trasportati (carcasse, parti bruciate, motore imbrattato d'olio) e la quantità, unitamente al fatto che il mezzo era intestato all'azienda del padre e la ditta priva di iscrizione/autorizzazione, escludono l'"assoluta occasionalità" e qualificano l'attività come gestione illecita di rifiuti. Per Mangione la Corte sottolinea che il dipendente deve verificare la liceità dell'ordine ricevuto e che l'ignoranza sulla pericolosità del materiale non esclude la responsabilità nella contravvenzione. L'istanza di applicazione dell'art. 131-bis è stata respinta perché l'offesa non è di particolare tenuità (ingente quantità e natura dei rifiuti, impiego di autocarro di grosse dimensioni). Le questioni procedurali di ammissibilità in Cassazione sono state rilevate (motivi nuovi non proposti in appello sono tardivi; alcuni motivi sono generici). Conseguenze economiche: ogni ricorrente è tenuto al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 1, lett. a) e b)
nelle ipotesi di trasporti occasionali o episodici di rifiuti propri non pericolosi, risponde del reato di cui all'art. 256, comma primo, cl.lgs. n. 152 del 2006, chiunque vi provveda con mezzi propri e non autorizzati, anziché attraverso imprese esercenti servizi di smaltimento iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali
Il trasporto di rifiuti in assenza dei prescritti titoli abilitativi integra la contravvenzione; la norma punisce l'attività di gestione di rifiuti quando non sia caratterizzata da "assoluta occasionalità"
d.lgs. 152/2006, art. 266
La deroga sul trasporto occasionale non è applicabile se la natura, quantità o caratteristiche del rifiuto rendono evidente che non si tratta di trasporto assolutamente occasionale
d.lgs. 152/2006, art. 260, comma 1
Norma più grave che integra il delitto qualora si dia una attività continuativa e organizzata di gestione illecita di rifiuti; richiamata per distinguere la fattispecie contravvenzionale da quella delittuosa
cod. pen., art. 131-bis
Prevede la non punibilità per particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; applicazione esclusa qui per l'entità, la natura e le modalità del trasporto
cod. proc. pen., art. 530
Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto le motivazioni sufficienti
cod. proc. pen., art. 581
Richiesto un adeguato grado di specificità dei motivi in cassazione; alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità e mancanza di specificazione
cod. proc. pen., art. 616
Prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione
cod. pen., art. 133
Riferito come criterio di valutazione delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno/ pericolo ai fini dell'art. 131-bis
Massime di principio
- Per integrare la contravvenzione di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 non serve una attività continuativa: anche un singolo trasporto è rilevante se la condotta non è "assolutamente occasionale" (quantità, tipo di rifiuti, veicolo idoneo, provenienza imprenditoriale sono indici di gestione).
- La deroga per trasporto occasionale (art. 266) è interpretata restrittivamente: se la natura/quantità dei rifiuti o il contesto aziendale mostrano caratteri di organizzazione, la deroga non opera.
- Nel rapporto datore-dipendente, l'esecuzione di ordini illegittimi non esclude automaticamente la responsabilità penale del dipendente: è richiesto un grado di diligenza nella verifica della liceità e, in caso di contravvenzione, l'ignoranza sulla pericolosità non è necessariamente esimente.
- L'art. 131-bis (tenuità del fatto) richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità: quantità rilevanti, tipologia pericolosa o uso di mezzi organizzati rendono difficile il riconoscimento della non punibilità per tenuità.
- In Cassazione non sono ammissibili motivi nuovi non dedotti in sede di appello; inoltre i motivi devono essere specifici e non meramente generici o rituali (art. 581 c.p.p.).
- La proprietà o l'intestazione del mezzo e l'assenza di iscrizione/autorizzazione dell'impresa sono elementi probatori forti indicativi della gestione illecita e possono fondare la responsabilità anche per soggetti collegati all'attività dell'azienda.
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