Cassazione Penale, Sentenza n. 33802/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di rinvio della Corte d'appello di Milano deducendo due motivi principali: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p., perché la Corte non avrebbe considerato l'assoluzione dal reato di resistenza a pubblico ufficiale (sostanzialmente sostenendo che l'aggressione fosse 'gratuita' e non connessa teleologicamente all'adempimento della funzione dell'agente); 2) mancanza di motivazione nel giudizio di bilanciamento tra circostanze, con la censura che la Corte non avrebbe preso in considerazione l'attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) e che, alla luce dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 73/2020), la valutazione dell'equivalenza tra attenuanti e aggravanti non sarebbe stata adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la configurabilità dell'aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p., osservando che l'offesa fu posta in essere mentre l'agente svolgeva il servizio di accompagnamento e come reazione dell'imputato all'invito dell'agente, configurando un collegamento logico tra condotta del detenuto e adempimento della funzione. Sul secondo punto ha ritenuto che il giudizio di bilanciamento, operato in termini di equivalenza tra attenuanti già riconosciute e recidiva/aggravanti, fosse congruamente motivato, anche alla luce della personalità del reo e della sua assenza di ravvedimento; la decisione di merito è stata considerata non manifestamente illogica e quindi incensurabile. Conseguentemente la sentenza di merito è stata confermata (condanna a mesi otto di reclusione nei due gradi di giudizio), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
Codice penale, art. 576, comma 1, n. 5-bis
"nell'atto dell'adempimento delle funzioni o del servizio"
La Corte ha interpretato la norma richiedendo un collegamento logico tra il fatto delittuoso e l'adempimento della funzione o del servizio: non è sufficiente la mera contemporaneità temporale, occorre che la condotta sia conseguenza dell'esercizio della funzione
Codice penale, art. 582
Norma di riferimento per il delitto di lesioni personali; utilizzata nel quadro della qualificazione del reato commesso dal ricorrente
Codice penale, art. 585
Richiamata in relazione alla tipologia di lesioni cagionate; contestata insieme all'art. 582 e alla circostanza aggravante
Codice penale, art. 69
Richiamato nel contesto del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha confermato che il bilanciamento in termini di equivalenza è una valutazione di merito motivata e non censurabile in assenza di illogicità
Codice penale, art. 89
Riguarda l'attenuante per vizio parziale di mente; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia comunque tenuto conto delle attenuanti già riconosciute e che non vi sia omissione di valutazione censurabile
Codice penale, art. 99, comma 4
Norma sulla recidiva; considerata nella ponderazione delle aggravanti rispetto alle attenuanti nel giudizio di bilanciamento
Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2020
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen."
Segnalata come richiamo normativo-giurisprudenziale: pur richiamata, non ha reso automatica la prevalenza dell'attenuante; il giudice di merito deve comunque motivare il bilanciamento concreto fra circostanze
Codice di procedura penale, art. 616
Disposizione applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, art. 173
Richiamato per i limiti della relazione riassuntiva dei motivi di ricorso (articolazione entro i limiti strettamente necessari)
Massime di principio
- Per configurare l'aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p. non basta la mera contemporaneità tra aggressione e svolgimento del servizio da parte della vittima: è necessario un collegamento logico/teleologico tra la condotta dell'aggressore e l'adempimento della funzione o del servizio svolto dalla persona offesa
- L'assoluzione o la valutazione favorevole su un reato diverso (es. resistenza a pubblico ufficiale) non impedisce automaticamente la configurazione di un'aggravante con presupposti diversi: le norme hanno presupposti autonomi e vanno valutate separatamente
- Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è una valutazione di merito che richiede motivazione concreta; se la Corte d'appello espone ragioni logiche (personalità del reo, recidiva, assenza di ravvedimento, disvalore concreto della condotta) la Cassazione non interviene salvo illogicità manifesta
- Dopo la pronuncia della Corte costituzionale (n. 73/2020) il divieto assoluto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 89 sulla recidiva non è più operativo: il giudice deve quindi ponderare e motivare il bilanciamento tenendo conto della possibilità di prevalenza delle attenuanti, ma la prevalenza non è automatica e dipende dalla valutazione complessiva dei fatti
- In sede di impugnazione per cassazione, è importante che la difesa indichi espressamente e con argomentazioni specifiche le eventuali carenze logiche nella motivazione di merito: contestazioni generiche sull'omissione di considerazione di circostanze sono spesso ritenute inammissibili se non precisate
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33694/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33696/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33697/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33699/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33701/2024 del 05/09/2024
- Sentenza penale · 5 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33702/2024 del 05/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →