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Sentenza

Sentenza n. 1655/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Per l’esecuzione della sentenza n. 167/2024 pubblicata in data 13/06/2024, dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Novara.

Giustizia amministrativa202600622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Novara che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 1.500 sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi legali e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 167/2024 del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Novara, relativa agli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 agosto 2025 mediante PEC; alla data di proposizione del ricorso, il 7 aprile 2026, era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'accredito di euro 1.500 sulla Carta elettronica del docente, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decorrenza dei singoli contratti a termine fino al saldo, nonché la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme, regolarmente notificato, che il termine dilatorio previsto dalla legge era decorso e che l'inottemperanza dell'Amministrazione non era contestata. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare sulla Carta elettronica del docente le somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Novara, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla decorrenza dei singoli contratti a termine fino al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il TAR ha respinto la richiesta di astreinte. Pur ritenendo astrattamente ammissibile la penalità di mora nei confronti dell'Amministrazione, ha considerato ostative, in concreto, la nomina del commissario ad acta, la complessità e serialità del contenzioso sulla Carta elettronica del docente, la mole eccezionale delle controversie e le difficoltà operative dell'Amministrazione. Ha inoltre rilevato che il beneficio riconosciuto, per modestia dell'importo e finalità formativa, non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in euro 800,00 oltre accessori. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri relativi alla liquidazione delle spese di lite.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come interpretato da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15

    La previsione introduce, per l'astreinte nei confronti del debitore pubblico, un limite autonomo ulteriore rispetto alla manifesta iniquità, collegato alle difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza di specifici interessi pubblici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento, l'omessa esecuzione del giudicato legittima l'ordine giudiziale di accredito o pagamento delle somme riconosciute dal titolo, comprensive degli accessori ivi dovuti.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza e ponendo gli oneri dell'intervento a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora nei confronti dell'amministrazione può essere esclusa, nonostante la persistente inottemperanza, quando la nomina del commissario ad acta costituisca una misura esecutiva adeguata e ricorrano ulteriori ragioni ostative riconducibili alla complessità dell'adempimento, alla serialità del contenzioso, ai vincoli organizzativi o finanziari e alla natura non essenziale del beneficio dovuto.
  • Il compenso per le funzioni di commissario ad acta non è dovuto quando l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico e risulti connesso ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, poiché si considera compreso nel trattamento economico già percepito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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