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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25851/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2016 relativo a un'area agricola di cui il contribuente era comproprietario. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma il Comune aveva ottenuto in appello la riforma della decisione. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) ha denunciato nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente e contraddittoria, assumendo che il giudice regionale non avesse spiegato le ragioni della decisione né valutato le prove documentali; (2) ha dedotto violazione delle norme sull'IMU sostenendo che il bene, essendo area agricola destinata a essere acquisita gratuitamente dal Comune a fronte del riconoscimento di diritti edificatori su altre aree, non avrebbe dovuto essere tassato o avrebbe dovuto essere escluso il presupposto impositivo; (3) ha lamentato violazione delle norme sulla determinazione del valore venale dell'area, sostenendo che la CTR, pur avendo riconosciuto l'esistenza di vincoli preclusivi o limitativi dell'edificabilità, non ne aveva tratto le conseguenze nella quantificazione del valore imponibile. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la motivazione apparente, e ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva infatti deciso sul valore venale o sulla natura edificatoria del bene, ma aveva accolto l'appello del Comune sul rilievo preliminare che il contribuente, vittorioso in primo grado, non aveva riproposto in appello le domande e questioni assorbite, con conseguente presunzione di rinuncia ex art. 56 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente, e ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo poiché diretti contro argomentazioni non decisive della sentenza di merito e non contro la vera ratio decidendi, fondata sull'omessa riproposizione in appello, da parte dell'appellato vittorioso in primo grado, delle questioni assorbite. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza per vizi motivazionali.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato insieme alle norme sulla motivazione per censurare l'asserita nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    È richiamato nel primo motivo insieme all'art. 36 del medesimo decreto quale disciplina del processo tributario e della motivazione della decisione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La Corte afferma che la motivazione della CTR non è meramente apparente e quindi è idonea a soddisfare il requisito di cui a tale disposizione.

  • art. 13, comma 2, D.L. 201/2011

    È richiamato dal ricorrente per contestare il presupposto impositivo IMU in relazione all'area agricola.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011

    È richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza del presupposto o la non debenza dell'IMU sul bene in questione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    È richiamato dal ricorrente per censurare la determinazione del valore venale dell'area e l'omessa considerazione dei vincoli edificatori.

  • art. 56 d.lgs. 546/1992

    La Corte ribadisce che le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello dall'appellato si intendono rinunciate.

  • art. 346 c.p.c.

    È richiamato in via analogica per affermare l'onere dell'appellato di riproporre le domande assorbite o le questioni non esaminate in primo grado.

  • art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. 446/1997

    È menzionato per precisare che l'eventuale riconoscimento di rimborsi o variazioni per annualità pregresse dipende da una scelta del Comune; la regola generale è che le varianti urbanistiche rilevano per le annualità future.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appellato vittorioso in primo grado ha l'onere di riproporre in appello le questioni e le domande rimaste assorbite o non esaminate, altrimenti esse si intendono rinunciate ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 546/1992, in linea con l'art. 346 c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma attaccano profili che il giudice di merito non ha posto a fondamento della decisione.
  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta la deduzione di illogicità o contraddittorietà se la decisione espone comunque le ragioni essenziali del convincimento.
  • Le variazioni urbanistiche e gli eventi incidenti sulla edificabilità incidono, di regola, sulle annualità d'imposta future e non comportano automaticamente il rimborso o la rideterminazione retroattiva del tributo per gli anni precedenti.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sul valore imponibile di un bene non può essere esaminata se la sentenza di merito ha deciso la causa su una preliminare ragione processuale o preclusiva, non su quel profilo sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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