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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28217/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza svolgere un esame nel merito della pretesa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché il motivo era stato rinunciato e quindi non poteva essere riproposto. Conseguentemente ha applicato le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta a titolo sanzionatorio processuale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/12/2025, emessa su sua richiesta ai sensi degli artt. 599 e 599-bis c.p.p. Il ricorso lamentava il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; tuttavia, dal testo risulta che tale motivo era stato in precedenza oggetto di rinuncia. La Corte ha quindi rilevato che il motivo non era più deducibile in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 599 c.p.p.

    Richiamato come base procedurale della sentenza di appello resa su richiesta dell'imputato.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato come ulteriore base procedurale della definizione concordata del giudizio di appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere il dovere di immediato proscioglimento; la Corte ne esclude la deducibilità perché il motivo era stato rinunciato.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le statuizioni accessorie conseguenti alla declaratoria di inammissibilità, comprese spese processuali e somma sanzionatoria.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso rinunciato non può essere riproposto in cassazione, poiché la rinuncia ne preclude la deducibilità successiva.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni processuali evidenti, la Corte può dichiararlo senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
  • Il controllo ex art. 129 c.p.p. non può essere utilmente invocato in cassazione se la questione sul proscioglimento è stata espressamente abbandonata dalla parte nel corso del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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