Sentenza n. 12383/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ai fini del rilascio del parere tecnico istruttorio mediante la predisposizione dello schema di provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in relazione all'istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presentata, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, dalla ricorrente in data 18 dicembre 2023, (prot. n. 208872/MASE del 20 dicembre 2023); per quanto occorrer debba, dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai fini del rilascio del relativo concerto ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, secondo periodo del D.lgs. 152/2006; in ogni caso, dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sia per omesso esercizio del potere sostitutivo ex art. 25, comma 2-quater, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sia per omessa conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale avviato dalla Società con la richiamata istanza del 18 dicembre 2023; e per la declaratoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del D.lgs. 104/2010 e dell’art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i., dell’obbligo della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di esprimersi e di predisporre lo schema di provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e/o (ii) per quanto occorrer debba, dell'obbligo del Ministero della Cultura di esprimere il proprio "concerto" ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, secondo periodo del D.lgs. 152/2006 e/o dell’obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale anche previo esercizio del potere sostitutivo ex art. 25 comma 2-quater del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nel termine di trenta giorni ovvero nel termine che risulterà più opportuno a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, con l’avvertimento che, in difetto, sarà nominato un Commissario ad acta; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo ed a spese delle Amministrazioni resistenti nel caso di perdurante inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e/o del Ministero della Cultura e/o del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica oltre il termine fissato dal Tribunale; e per la condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 25, comma 2-ter del D.lgs. 152/2006.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa a un impianto fotovoltaico PNIEC
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente VIA)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 18 dicembre 2023 un'istanza di VIA statale per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 31,968 MW. Dopo richieste di integrazione, la procedibilità dell'istanza e lo svolgimento delle consultazioni pubbliche, sono decorsi i termini previsti dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006 senza che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predisponesse lo schema di provvedimento, senza che il Ministero della Cultura rendesse il concerto e senza che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica concludesse il procedimento o esercitasse il potere sostitutivo. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la restituzione del 50% degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006. È stata inoltre prospettata l'inerzia del Ministero della Cultura e, ove rilevante, la formazione del silenzio-assenso sul relativo concerto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha accertato l'illegittimità del silenzio del MASE, rilevando che i termini della procedura VIA per i progetti PNIEC sono perentori e che il loro superamento senza provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento. Ha ordinato al MASE di concludere il procedimento previa acquisizione del concerto del MIC entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Il Collegio ha escluso, invece, che potesse essere imputata al MIC un'inerzia autonomamente rilevante quanto al concerto, poiché il concerto presuppone l'esistenza del parere tecnico istruttorio e dello schema di provvedimento della Commissione, ancora mancanti. Ha inoltre escluso la formazione del silenzio-assenso sul concerto del MIC: la VIA, in quanto procedimento di derivazione eurounitaria volto a una valutazione espressa e motivata anche degli impatti sul patrimonio culturale e sul paesaggio, deve concludersi con un provvedimento espresso e pluristrutturato, che inglobi il concerto. Il MASE non può quindi pronunciarsi definitivamente in assenza del concerto del MIC o in difformità dal suo contenuto ove negativo. Il TAR ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alla restituzione del 50% dei diritti di istruttoria e ha condannato il MASE al pagamento di euro 1.500 oltre accessori per le spese di lite. La nomina del commissario ad acta è stata differita a un eventuale successivo giudizio in caso di persistente inerzia.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell'istanza di VIA; l'istanza della società è stata presentata ai sensi di tale disposizione.
art. 25, comma 1, d.lgs. 152/2006
Impone all'autorità competente di valutare la documentazione, le integrazioni, le osservazioni e i pareri e di concludere il procedimento anche in presenza di pareri negativi o mancanti.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Prevede, per i progetti PNIEC, termini perentori per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione e per l'adozione della VIA da parte del MASE, previo concerto del MIC.
art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
Riconosce al proponente il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto dei termini; il TAR ne ha ordinato la restituzione.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
Disciplina il potere sostitutivo attivabile in caso di inerzia delle amministrazioni competenti.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Qualifica come perentori i termini del procedimento VIA e collega all'inerzia la possibilità di attivare il potere sostitutivo.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Individua la competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC per i progetti rientranti nella disciplina PNIEC.
art. 2 l. 241/1990
Fonda l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 2-bis l. 241/1990
Rileva ai fini dell'illegittimità del ritardo e delle conseguenze connesse all'inosservanza del termine di conclusione.
art. 17-bis l. 241/1990
Il meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni non si applica al concerto nel procedimento VIA, perché la disciplina eurounitaria richiede una decisione espressa.
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione avverso il silenzio e l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito per l'azione contro il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine.
art. 33 d.lgs. 152/2006
Individua i diritti di istruttoria rispetto ai quali è stata disposta la restituzione del 50%.
art. 3, par. 1, lett. d), direttiva 2011/92/UE
Richiede che la VIA valuti gli effetti significativi del progetto anche sul patrimonio culturale e sul paesaggio.
art. 8-bis direttiva 2011/92/UE
Richiede che la decisione sull'autorizzazione contenga una conclusione motivata e le informazioni relative agli effetti ambientali del progetto.
art. 9 direttiva 2011/92/UE
Impone la comunicazione al pubblico e alle autorità interessate del contenuto della decisione e delle sue principali motivazioni.
Massime di principio
- Nelle procedure di VIA relative a progetti PNIEC, i termini previsti dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006 sono perentori; il loro superamento senza l'adozione di un provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento e legittima l'azione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- L'organizzazione della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC secondo quote di priorità non elimina l'obbligo di concludere il procedimento entro i termini di legge, ma può incidere sulla modulazione del termine assegnato dal giudice e sull'effetto conformativo della sentenza, nel rispetto delle quote procedimentali previste.
- Il concerto del Ministero della Cultura nel procedimento di VIA statale presuppone la previa predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione competente; in assenza di tale schema non è configurabile un'autonoma inerzia del Ministero della Cultura quanto al concerto.
- Nel procedimento di VIA statale non si forma il silenzio-assenso orizzontale sul concerto del Ministero della Cultura ai sensi dell'art. 17-bis l. 241/1990, poiché la disciplina di derivazione eurounitaria richiede una valutazione e una decisione finale espresse e motivate, comprensive dei profili ambientali, paesaggistici e culturali.
- L'autorità competente per la VIA non può concludere definitivamente il procedimento in assenza del concerto del Ministero della Cultura o in difformità dal suo contenuto ove negativo, poiché la decisione VIA ha natura pluristrutturata.
- L'inosservanza dei termini del procedimento VIA per progetti PNIEC attribuisce al proponente il diritto alla restituzione del 50% dei diritti di istruttoria previsto dall'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006.
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