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Risoluzione

Risoluzione n. 3 del 5/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la domanda di transazione fiscale non deve necessariamente essere presentata nello stesso giorno del deposito in Tribunale, ma la contestualità resta un onere rilevante ai fini dell’ammissibilità. Il mancato rispetto delle procedure e dei termini previsti dall’art. 182-ter comporta l’inammissibilità della falcidia o dilazione del debito tributario.

Termini di presentazione della proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F.

Termini di presentazione della proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F.

La risoluzione n. 3/E del 5 gennaio 2009 fornisce chiarimenti sui tempi e sulle modalità di presentazione della proposta di transazione fiscale prevista dall’art. 182-ter della legge fallimentare. In particolare, affronta il significato della locuzione "contestualmente al deposito presso il tribunale" e le conseguenze del mancato rispetto delle procedure previste.

Quesito interpretativo

L’istanza trae origine dalla modifica del secondo comma dell’art. 182-ter L.F. apportata dall’art. 32, comma 5, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. La norma richiede che, ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione sia presentata, contestualmente al deposito in Tribunale, sia al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione sia all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate, con allegazione delle dichiarazioni fiscali e delle eventuali dichiarazioni integrative.

L’istante chiede se la contestualità debba intendersi come presentazione nello stesso giorno in tutte e tre le sedi oppure se sia sufficiente una presentazione in tempi diversi ma ragionevolmente ravvicinati.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Secondo l’istante:

  • la contestualità dovrebbe imporre il deposito della domanda di transazione presso il Tribunale e la sua presentazione all’Ufficio e all’Agente della riscossione entro la medesima data;
  • il mancato rispetto di tale termine renderebbe la proposta inammissibile;
  • tuttavia, in base alla ratio dell’istituto, sarebbe ammissibile una presentazione in tempi diversi, purché ragionevoli, presso Tribunale, Agenzia delle entrate e Agente della riscossione;
  • l’inammissibilità deriverebbe solo dalla mancata presentazione della domanda a tutte e tre le strutture;
  • l’eccezione dovrebbe essere sollevata dall’Ufficio e dall’Agente della riscossione al momento del rilascio dell’attestazione del debito tributario, nonché in sede di adunanza dei creditori o di opposizione all’omologazione del concordato preventivo.

Chiarimenti della Direzione su funzione e finalità della disciplina

La Direzione ricorda che l’art. 182-ter disciplina le modalità di presentazione della proposta di transazione fiscale sia all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate sia all’Agente della riscossione. La documentazione allegata ha la funzione di consentire ai soggetti competenti di esprimere l’adesione o il diniego alla proposta secondo le modalità previste dai commi terzo e quarto della norma.

Viene richiamato il punto 5.1 della circolare n. 40/E del 18 aprile 2008, secondo cui la presentazione della domanda debitamente documentata al competente agente della riscossione e al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate costituisce un onere il cui assolvimento rileva come requisito di ammissibilità della transazione fiscale.

Significato di "contestualmente al deposito presso il tribunale"

La risoluzione afferma che la locuzione "contestualmente al deposito presso il tribunale" non implica necessariamente che la domanda debba essere presentata all’Ufficio e all’Agente della riscossione nello stesso identico giorno del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo presso il Tribunale.

Tuttavia, la Direzione evidenzia che:

  • il concessionario deve trasmettere al debitore, entro 30 giorni dalla data di presentazione, una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso;
  • nello stesso termine, l’Ufficio deve liquidare i tributi risultanti dalle dichiarazioni e notificare i relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante il debito derivante da atti di accertamento non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati ma non ancora consegnati al concessionario.

La circolare n. 40/E del 2008, punto 5.2, chiarisce che entro 30 giorni dalla presentazione della domanda l’Ufficio deve svolgere gli adempimenti connessi al controllo, ma tale termine non è perentorio. Rimane comunque rilevante che il termine decorre dalla data di ricezione della domanda da parte dell’Ufficio e dell’Agente della riscossione, ragione per cui è nell’interesse del debitore assicurare la contestualità richiesta dal legislatore.

Conseguenze dell’inosservanza delle procedure

La risoluzione richiama il punto 4 della circolare n. 40/E del 2008, secondo cui, per effetto del principio di indisponibilità del credito tributario, la falcidia o la dilazione del credito tributario sono ammissibili solo se il debitore si attiene puntualmente alla disciplina dell’art. 182-ter L.F.

In particolare, viene ribadito che la falcidia o la dilazione sono escluse quando la proposta di transazione fiscale non sia formulata in conformità alle disposizioni applicabili, sia nell’ambito del concordato preventivo ex art. 160 L.F. sia nelle trattative per l’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F.

Pertanto, il mancato rispetto delle disposizioni disciplinanti la transazione fiscale, comprese le procedure previste dal secondo comma dell’art. 182-ter, comporta l’inammissibilità della falcidia o della proposta di dilazione del debito tributario.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude richiamando le Direzioni regionali alla vigilanza affinché le istruzioni fornite e i principi esposti siano osservati dagli uffici competenti.

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