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Risoluzione

Risoluzione n. 5 del 7/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 5/E del 7 gennaio 2009 chiarisce che il contratto di factoring rientra tra i finanziamenti rilevanti ai fini della thin capitalization rule dell’art. 98 TUIR (vecchia formulazione), ma l’esimente della prova dell’autonoma capacità di credito non è valutabile in interpello e va verificata solo in sede di accertamento. La disciplina è comunque abrogata dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Interpello su factoring e thin capitalization rule ex art. 98 TUIR

Interpello su factoring e applicazione della thin capitalization rule

La risoluzione esamina un interpello presentato da ALFA S.p.A. in merito alla rilevanza, ai fini dell’art. 98 del TUIR nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2007, di un contratto di factoring stipulato con la succursale italiana di BETA plc, società residente nel Regno Unito. Il documento chiarisce se il relativo finanziamento possa beneficiare dell’esimente fondata sulla dimostrazione dell’esclusiva capacità di credito della società debitrice.

Fatti e struttura dell’operazione

ALFA cede a BETA i crediti commerciali derivanti dalla vendita di autovetture e ricambi ai concessionari. I crediti diventano normalmente liquidi ed esigibili dopo 90 giorni dalla consegna dei beni. In base al contratto di factoring:

  • BETA corrisponde ad ALFA un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti;
  • per l’anticipazione rispetto alla scadenza, BETA addebita interessi intercorrenti, di regola, tra la data di emissione della fattura e l’ultimo giorno del mese di riferimento;
  • il tasso applicato è pari al costo del denaro sostenuto da BETA, calcolato su base 365 giorni, aumentato di 220 punti base, cioè tasso passivo effettivo + 2,20%. Nel corso del 2007 ALFA dichiara di avere sostenuto interessi passivi per circa 10 milioni di euro, a fronte di un finanziamento medio di circa 135 milioni di euro.

Quesito formulato dal contribuente

ALFA chiede se, in presenza di tale operazione, possa applicarsi l’art. 98, comma 2, lettera b), del TUIR, secondo cui la disciplina limitativa non opera quando il contribuente dimostri che:

  • l’ammontare dei finanziamenti è giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito;
  • i finanziamenti sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale. La società sostiene che la prova della capacità autonoma di credito sarebbe insita nella stessa struttura dell’operazione, poiché il finanziamento è commisurato ai crediti commerciali verso i concessionari e risulterebbe quindi garantito da tali crediti.

Soluzione interpretativa proposta da ALFA

L’istante ritiene innanzitutto che il factoring costituisca un’operazione di natura finanziaria rilevante ai fini della disciplina in esame. Sottolinea inoltre che l’operazione è infragruppo, poiché BETA è indirettamente controllata da GAMMA, società statunitense che detiene l’intero capitale sociale di ALFA. Da ciò deduce che nel caso concreto sia applicabile l’esimente del comma 2, lettera b), dell’art. 98 TUIR.

Inquadramento normativo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricorda che l’art. 98 del TUIR, vigente fino al 31 dicembre 2007, introduceva una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi, nota come thin capitalization rule. La disciplina rendeva indeducibili le remunerazioni dei finanziamenti erogati o garantiti da un socio qualificato o da parti correlate quando tali finanziamenti eccedevano di almeno quattro volte il patrimonio netto contabile riferibile ai medesimi soggetti. Secondo la norma, inoltre, rilevavano tutti i finanziamenti derivanti da:

  • mutui;
  • depositi di danaro;
  • ogni altro rapporto di natura finanziaria.

Rilevanza del factoring ai fini dell’art. 98 TUIR

L’Agenzia concorda con l’istante nel ritenere che il contratto di factoring rientri tra le operazioni finanziarie rilevanti ai fini della thin capitalization rule. Viene richiamato il carattere atipico del factoring, la cui causa essenziale o comunque prevalente è individuata nel finanziamento, richiamando le risoluzioni n. 71/E del 24 maggio 2000 e n. 139 del 17 novembre 2004. Ne consegue che gli oneri finanziari corrisposti in dipendenza del factoring rientrano nella nozione di “remunerazione dei finanziamenti” considerata dall’art. 98.

Esimente per autonoma capacità di credito: limiti dell’interpello

Quanto all’esimente prevista dall’art. 98, comma 2, lettera b), l’Agenzia precisa che la verifica dei relativi presupposti non può essere effettuata in sede di interpello preventivo. Tale verifica è infatti rimessa esclusivamente alla sede di accertamento, dove occorre valutare concretamente:

  • l’importo del finanziamento;
  • le caratteristiche del finanziamento ricevuto;
  • l’effettiva capacità di credito della società. Viene richiamata la risoluzione n. 113/E dell’8 agosto 2005. Pertanto, se il contribuente intende avvalersi dell’esimente, saranno gli uffici a valutarne la concreta sussistenza in sede di eventuale accertamento.

Richiamo alla disciplina temporale e abrogazione

La risoluzione ricorda infine che la disciplina limitativa dell’art. 98 TUIR si applica, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, fino al 31 dicembre 2007. L’abrogazione è stata disposta dall’art. 1, comma 33, lettera l), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Indicazione finale agli uffici

Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi dalla risoluzione siano osservati dagli uffici.

Testo integrale

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