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Risoluzione

Risoluzione n. 8 del 8/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per le ritenute già operate su competenze di fine rapporto corrisposte a un ex dipendente residente in Molise, non sussiste la legittimazione a chiedere rimborso ex art. 38 D.P.R. 602/1973 né per il sostituto né per il sostituito, perché le ritenute già operate devono comunque essere versate. Viene inoltre ricostruito il termine finale della sospensione tributaria, anticipato al 30 giugno 2008.

Interpello su sospensione termini tributari Molise e rimborso ritenute non dovute: nessuna legittimazione

Interpello su sospensione dei termini tributari in favore dei contribuenti del Molise e rimborso delle ritenute

La risoluzione affronta un quesito relativo alla possibilità di chiedere il rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, delle ritenute d’acconto operate e versate su somme corrisposte a un ex dipendente residente in Molise. Il documento chiarisce anche l’effettiva scadenza della sospensione dei termini tributari prevista per i contribuenti della Regione Molise a seguito degli eventi sismici del 2002.

Quesito posto dall’istante

L’istante riferisce di aver liquidato a un ex dipendente, residente nella Regione Molise e cessato dal servizio il 31 dicembre 2007, alcune competenze di fine rapporto, precisamente:

  • T.F.R.;
  • incentivo all’esodo;
  • transazione di fine rapporto.

Tali somme sono state assoggettate a tassazione. L’istante richiama la disciplina della sospensione dei termini tributari concessa ai contribuenti molisani e osserva che, al momento della liquidazione avvenuta con il cedolino paga di febbraio 2008, non sussistevano i presupposti per l’ulteriore proroga del beneficio di sospensione prevista dal decreto legge n. 248 del 2007. Di conseguenza, è stata operata la ritenuta d’acconto e il relativo importo è stato regolarmente versato all’erario.

Il dubbio riguarda il soggetto legittimato a presentare l’istanza di rimborso delle somme ritenute e versate in eccesso: se il sostituto d’imposta oppure il sostituito.

Posizione dell’istante

L’istante non propone alcuna soluzione interpretativa al quesito.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa in via preliminare che il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari per i soggetti indicati nei decreti ministeriali del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003 era stato inizialmente differito al 31 dicembre 2008 dall’articolo 6-ter, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Tuttavia, tale scadenza è stata anticipata al 30 giugno 2008 per effetto della modifica introdotta dall’articolo 5, comma 10, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, entrata in vigore il 27 luglio 2008.

Regola sulle ritenute già operate

Il punto decisivo della risposta è contenuto nei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, i quali prevedono, ciascuno all’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, che:

  • “Le ritenute già operate devono comunque essere versate.”

Secondo l’Agenzia, questa previsione normativa impedisce di accogliere l’istanza di rimborso ex articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, perché impone comunque il versamento delle ritenute già effettuate dal sostituto d’imposta.

Esito conclusivo

Nel caso esaminato, l’Amministrazione finanziaria conclude che:

  • non sussiste la legittimazione a presentare istanza di rimborso né in capo al sostituto d’imposta;
  • non sussiste la legittimazione neppure in capo al sostituito;
  • non può quindi farsi luogo alla restituzione di quanto già versato.

Indicazioni finali

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni fornite e i principi enunciati.

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