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Risoluzione

Risoluzione n. 2 del 5/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle entrate chiarisce che i compensi per i collaudatori delle infrastrutture autostradali non sono automaticamente redditi assimilati al lavoro dipendente: la qualificazione dipende dal rapporto concreto con eventuale lavoro dipendente o attività professionale abituale. Si esclude inoltre l’applicazione dell’abbattimento forfetario del 60% invocato dai collaudatori.

Compensi ai componenti delle commissioni di collaudo delle infrastrutture autostradali

Compensi ai componenti delle commissioni di collaudo delle infrastrutture autostradali

La risoluzione esamina il trattamento fiscale dei compensi corrisposti ai componenti delle commissioni di collaudo delle infrastrutture autostradali in corso d’opera. Il documento chiarisce quando tali somme possano essere qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quando come redditi di lavoro autonomo e, conseguentemente, quale regime di ritenuta debba essere applicato.

Quesito posto dalla società istante

ALFA S.p.A., concessionaria del servizio autostradale in forza di convenzione con ANAS S.p.A., chiede se i compensi corrisposti ai componenti delle commissioni di collaudo debbano essere trattati:

  • come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, in quanto somme percepite per la partecipazione a collegi e commissioni;
  • oppure come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR, come sostengono i collaudatori, con applicazione dell’abbattimento forfetario del 60% delle spese di produzione del reddito sulla base delle tariffe professionali richiamate.

L’istante sostiene che i compensi vadano ricondotti ai rapporti di collaborazione tipici e che, quindi, siano soggetti alla disciplina propria dei redditi assimilati al lavoro dipendente, con ritenuta IRPEF secondo le regole degli artt. 51 e 52 del TUIR e dell’art. 24 del DPR n. 600/1973. Ritiene inoltre non applicabile l’abbattimento forfetario richiesto dai collaudatori.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’art. 50 del TUIR include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione alla propria qualità, con alcune esclusioni;
  • le somme percepite in relazione a uffici di amministratore, sindaco o revisore, alla collaborazione a giornali e riviste, nonché alla partecipazione a collegi e commissioni;
  • le somme percepite in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi determinati requisiti di coordinamento e continuità.

La norma precisa però che tali redditi sono assimilati al lavoro dipendente solo se gli incarichi o le collaborazioni non rientrano:

  • nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente;
  • oppure nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.

Valutazione sui compensi dei collaudatori

Secondo l’Agenzia, i compensi derivanti dalla partecipazione alle commissioni di collaudo delle infrastrutture autostradali in corso d’opera non possono essere considerati, di per sé, redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR.

La qualificazione fiscale deve essere effettuata caso per caso prima del pagamento, perché da essa dipendono:

  • la rilevanza o meno delle spese di produzione del reddito;
  • il tipo di ritenuta da applicare.

Per i compensi corrisposti da ALFA ai componenti delle commissioni nominati da ANAS, l’Agenzia individua tre possibili qualificazioni:

  • reddito assimilato al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del TUIR, se il collaudatore è dipendente di ANAS ed è incaricato in ragione della qualifica di servizio; in tal caso si applica la ritenuta a titolo d’acconto secondo l’art. 24 del DPR n. 600/1973;
  • reddito assimilato al lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), prima parte, del TUIR, se manca un collegamento tra l’attività di collaborazione e l’oggetto tipico dell’arte o professione abitualmente esercitata, oppure se il collaudatore non svolge abitualmente attività di lavoro autonomo; anche in tal caso si applica la ritenuta a titolo d’acconto per scaglioni;
  • reddito di lavoro autonomo, se invece esiste una connessione tra l’attività di collaudo e l’arte o professione abitualmente esercitata; in tale ipotesi si applicano le ritenute previste dall’art. 25 del DPR n. 600/1973, cioè il 20% per i residenti a titolo d’acconto e il 30% per i non residenti a titolo d’imposta.

L’Agenzia precisa inoltre che i compensi derivanti da rapporti di collaborazione tipici, come quelli in esame, non vanno qualificati come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR.

Rilevanza delle norme sulla forfetizzazione delle spese

Viene condiviso quanto sostenuto dall’istante circa l’irrilevanza, ai fini delle ritenute, delle disposizioni invocate dai collaudatori sulla forfetizzazione del 60% delle spese di produzione del reddito. Tali norme riguardano infatti la determinazione degli onorari professionali e non possono derogare alla disciplina fiscale generale contenuta nel TUIR.

Conclusione operativa

La risoluzione afferma che il trattamento fiscale dei compensi ai componenti delle commissioni di collaudo non è univoco e dipende dalla posizione soggettiva del percettore e dal collegamento tra incarico e attività svolta. In ogni caso, viene esclusa la riconducibilità automatica dei compensi ai redditi diversi e viene negata l’applicabilità dell’abbattimento forfetario del 60% invocato dai collaudatori.

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