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Risoluzione

Risoluzione n. 4 del 7/01/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce come rendere compatibile con la disciplina comunitaria il credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate quando il bene è acquisito in leasing. È ammesso il riconoscimento dell’agevolazione se il contratto prevede l’obbligo di acquisizione dell’attivo alla scadenza oppure, per preservare la natura di leasing, se l’utilizzatore esercita anticipatamente l’opzione di riscatto con effetti dalla fine della locazione, anche tramite corrispondenza per i contratti già stipulati.

Credito d'imposta investimenti aree svantaggiate e leasing con riscatto

Credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate e leasing con clausola di riscatto

La risoluzione affronta l’applicazione del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con specifico riferimento ai beni strumentali nuovi acquisiti mediante locazione finanziaria. Il tema centrale è la compatibilità tra la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e l’assetto contrattuale tipico del leasing finanziario.

Quesito posto dall’Associazione ALFA

L’Associazione ALFA chiede chiarimenti sulla corretta procedura da seguire per gli investimenti realizzati tramite contratti di leasing destinati a fruire del credito d’imposta. Richiama la circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008, che, in conformità agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, aveva precisato che i nuovi investimenti effettuati in leasing sono agevolabili solo se il contratto contiene l’"obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di locazione".

L’associazione osserva però che, secondo la disciplina fiscale, civilistica, regolamentare e giurisprudenziale, il leasing prevede normalmente:

  • l’acquisto o la costruzione del bene da parte del locatore su scelta del conduttore;
  • l’assunzione dei rischi da parte dell’utilizzatore;
  • la facoltà, e non l’obbligo, di divenire proprietario del bene al termine della locazione mediante pagamento del prezzo di riscatto.

Secondo l’istante, imporre una clausola di obbligo di riscatto altererebbe la natura del contratto di leasing, con possibili effetti di riqualificazione come vendita con riserva di proprietà. Viene quindi chiesto se sia sufficiente, ai fini comunitari, uno scambio di corrispondenza tra impresa utilizzatrice e società di leasing con cui l’utilizzatore esprima anticipatamente la volontà di riscattare il bene al termine della locazione.

Posizione dell’Agenzia: principio di equivalenza sostanziale

L’Agenzia richiama il principio di equivalenza sostanziale tra acquisto del bene in proprio e acquisizione tramite leasing, principio già affermato nella prassi e finalizzato a garantire la neutralità fiscale tra le due modalità di investimento. In tale prospettiva, vengono richiamati:

  • la circolare n. 38/E del 9 maggio 2002, riferita al precedente credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate;
  • la relazione al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, e al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90;
  • il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, richiamato anche dagli standard contabili internazionali, in particolare dallo IAS 17.

La risoluzione evidenzia inoltre che, per l’agevolazione in esame, la sostanziale assimilazione tra acquisto diretto e leasing emerge anche nella disciplina della revoca o "rideterminazione" del credito d’imposta in caso di mancato esercizio del riscatto, analogamente alla cessione dei beni agevolati acquisiti in proprietà entro il quinquennio di tutela fiscale previsto dal comma 277 della legge n. 296 del 2006.

Compatibilità con gli Orientamenti comunitari

Il punto 53 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 prevede che i costi dei beni oggetto di investimento siano considerati solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto.

L’Agenzia ritiene che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, il contratto possa comunque qualificarsi come leasing finanziario, anche in presenza dell’obbligo richiesto dalla disciplina comunitaria, purché risulti chiara la volontà delle parti di stipulare un vero contratto di leasing. In sostanza:

  • sotto il profilo formale, la disciplina comunitaria richiede l’obbligo di riscatto;
  • sotto il profilo sostanziale, occorre preservare la natura economico-giuridica del leasing.

Soluzione operativa: esercizio anticipato dell’opzione di riscatto

Per conciliare normativa comunitaria e disciplina interna, la risoluzione stabilisce che nei contratti di leasing relativi a beni agevolati debba essere inserita una specifica clausola che preveda l’esercizio "anticipato" del diritto di opzione da parte dell’impresa utilizzatrice.

Ciò significa che l’utilizzatore esercita l’opzione di riscatto già al momento della stipula del contratto, con effetti che decorrono dalla fine della locazione, restando fermo il regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Regime dei contratti già stipulati

Per i contratti già stipulati alla data di emanazione della circolare e privi della clausola sopra indicata, l’esercizio anticipato dell’opzione può avvenire mediante successiva e tempestiva corrispondenza. In tale corrispondenza:

  • l’impresa utilizzatrice dichiara di esercitare l’opzione irrevocabile di riscatto;
  • gli effetti dell’opzione decorrono dal momento della finita locazione.

L’Agenzia precisa che, in questo caso, non è necessaria alcuna presa d’atto da parte della società di leasing. Resta però indispensabile che, al momento di effettiva fruizione del credito d’imposta, sia comprovato l’avvenuto esercizio dell’opzione di riscatto.

Controlli e vigilanza

Il rispetto delle indicazioni fornite nella risoluzione sarà oggetto di specifico controllo da parte delle competenti autorità. Inoltre, le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme.

Testo integrale

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