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Ordinanza

Ordinanza n. 2074/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: persistente inerzia dell’amministrazione nel pagamento delle somme riconosciute da una sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo la persistente inerzia dell’amministrazione intimata nell’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme in suo favore. Sebbene la sentenza fosse indicata come passata in giudicato, la documentazione depositata conteneva una certificazione del passaggio in giudicato priva di data e della firma del funzionario incaricato del Tribunale di Marsala. Il TAR ha quindi rilevato la necessità di verificare documentalmente l’effettiva formazione del giudicato, quale presupposto dell’azione di ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né accertato l’inadempimento dell’amministrazione. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, ordinandole di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza un’idonea certificazione del passaggio in giudicato della sentenza, munita di attestazione di conformità. L’incombente è stato disposto per consentire la verifica della sussistenza del presupposto del giudicato. La trattazione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ha disposto accertamenti istruttori preliminari sulla sussistenza del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, la parte deve fornire una documentazione idonea a dimostrare l’effettivo passaggio in giudicato della pronuncia, trattandosi di presupposto necessario per l’azione.
  • Una certificazione del passaggio in giudicato priva di data e della sottoscrizione del funzionario competente non è sufficiente, di per sé, a consentire al giudice amministrativo la verifica della formazione del giudicato; il giudice può ordinare alla parte ricorrente di depositare una certificazione regolare e munita di attestazione di conformità.
  • Quando la sussistenza del giudicato non risulta documentalmente verificabile, il giudice dell’ottemperanza può disporre un incombente istruttorio e rinviare la decisione sulla domanda a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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