Cassazione Penale, Sentenza n. 24097/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PM ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rimini che aveva assolto Claudio Sergiovich dall'accusa di lesioni colpose (art.590, comma 2 c.p.) a seguito di un tamponamento durante sessioni di qualifica alla "Coppa Italia" sull'autodromo di Misano. Il gravame contestava il travisamento delle risultanze probatorie (omessa valutazione del filmato, testimonianze e consulenze tecniche) e l'erronea impostazione di diritto del giudice di prime cure, che aveva fatto leva sul principio del cosiddetto "rischio consentito" e sul rispetto del regolamento sportivo per escludere la colpa. Le parti civili avevano inoltre proposto un appello unitario deducendo errata ricostruzione dei fatti e omissione della causalità della condotta rispetto all'evento lesivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dalle parti civili (appello erroneamente proposto contro una sentenza di cui l'appello era precluso ex art.593, comma 3 c.p.p.), ritenendo che le parti avessero voluto proporre consapevolmente un mezzo di gravame non consentito. Ha invece accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica: ha rilevato il travisamento delle prove e l'erronea applicazione del criterio del "rischio consentito" da parte del Giudice di Pace, osservando che la responsabilità per fatti occorsi in competizioni sportive deve essere valutata con i normali criteri di colpa di cui all'art.43 c.p. e sulla base dell'effettiva violazione della regola cautelare. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altro Giudice di Pace del medesimo ufficio per nuovo giudizio. Le parti civili sono state condannate alle spese processuali; non è stata disposta condanna alla Cassa delle ammende per ragioni connesse alla conversione dell'atto.
Norme richiamate
art.590, comma 2 cod. pen.
Norma incriminatrice delle lesioni personali colpose; nel caso contestato era il titolo di imputazione originario.
art.593, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede l'inappellabilità di determinate sentenze del Giudice di Pace (pena pecuniaria o pena alternativa). La Corte ha ritenuto la disciplina costituzionalmente legittima e ha dichiarato inammissibile l'appello delle parti civili presentato nonostante tale preclusione.
art.568, comma 5 cod. proc. pen.
Prevede che l'impugnazione sia ammessa indipendentemente dalla qualificazione data dalla parte; la Corte chiarisce però che ciò non consente la sostituzione della volontà reale della parte quando essa abbia deliberatamente scelto un mezzo inammissibile.
art.606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen.
Consente la cassazione per vizio motivazionale per travisamento della prova. La Corte ha ritenuto sussistente tale vizio perché il giudice di primo grado non si è confrontato con prove decisive (filmato, testimonianze, consulenze).
art.43 cod. pen.
Criteri generali per la responsabilità penale (dolo e colpa). La Corte ha affermato che, anche in ambito sportivo, la responsabilità deve essere valutata secondo i normali parametri di colpa dell'art.43 e non esclusivamente con la teoria del "rischio consentito".
art.585, comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi; applicata per escludere che i motivi aggiunti potessero sanare l'inammissibilità dell'appello originario.
art.623 cod. proc. pen.
Indica il criterio per individuare il giudice di rinvio; la Corte ha disposto il rinvio ad altro Giudice di Pace dello stesso ufficio.
Massime di principio
- Negli incidenti occorsi durante competizioni sportive, la responsabilità penale non può essere esclusa automaticamente con richiamo al "rischio consentito": il giudice deve valutare dolo o colpa secondo i criteri ordinari dell'art.43 cod. pen., compresa la verifica della violazione di regole cautelari specifiche.
- Il giudice del merito ha l'obbligo di affrontare e motivare specificamente rispetto a prove decisive (filmati, testimonianze oculari, consulenze tecniche); la mancata considerazione di tali elementi può configurare travisamento della prova e legittimare la cassazione.
- Le impugnazioni devono essere proposte con il mezzo processuale consentito: quando la legge esclude l'appello (es. art.593, comma 3 c.p.p.), la parte che propone consapevolmente un appello è inammissibile e non può far sanare la vicenda con motivi aggiunti; la conversione in ricorso per cassazione non è automatica se la legge non la prevede.
- Il ricorso per cassazione per travisamento della prova richiede l'identificazione puntuale degli atti ignorati o valutati erroneamente, la dimostrazione degli elementi fattuali dedotti e l'indicazione del loro carattere decisivo rispetto alla motivazione impugnata.
- Se la Corte di Cassazione annulla la sentenza, il giudizio viene rinviato ad altro giudice del medesimo grado e ufficio per nuovo esame, conformemente alle regole sul giudice di rinvio.
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