Cassazione Penale, Sentenza n. 22689/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Marrocco era destinatario di decreto penale di condanna n.348/2021 per il reato previsto dall'art.95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. Ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova, ma il GIP ha rigettato l'istanza ritenendola inammissibile perché non corredata né dal programma di trattamento né dalla specifica richiesta di elaborazione del programma; non essendo stata prospettata altra forma di rito e essendo decorso il termine di 15 giorni dalla notificazione, il GIP ha dichiarato esecutivo il decreto penale. Il difensore ha impugnato sostenendo (i) che l'allegazione del programma non è requisito di ammissibilità dell'istanza e (ii) che, comunque, l'opposizione al decreto penale non poteva essere dichiarata inammissibile per la sola mancanza della richiesta di messa alla prova, dovendosi procedere al rito immediato. Il Procuratore Generale ha prospettato la fondatezza del secondo motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato. Ha respinto il primo motivo, ritenendo che l'art. 464-bis c.p.p. richiede effettivamente che all'istanza sia allegato il programma di trattamento ovvero, se non predisposto, la richiesta di elaborazione dello stesso, dunque il GIP era legittimato a rigettare l'istanza per assenza di entrambi. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha affermato che la dichiarata inammissibilità della richiesta di messa alla prova non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione al decreto penale; una volta proposta opposizione il decreto perde efficacia di condanna anticipata e il giudice deve revocarlo e disporre la prosecuzione del procedimento nelle forme del giudizio (ad es. rito immediato), non dichiarare l'esecutività del decreto. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha trasmesso gli atti all'Ufficio GIP del Tribunale di Latina per il prosieguo.
Norme richiamate
art.95 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Norma sostanziale relativa al reato per cui è stato emesso il decreto penale di condanna; indicata come fatto storico, senza ulteriore interpretazione giurisprudenziale nel testo.
art.464-bis cod. proc. pen.
"all'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma"
La Corte interpreta la norma come prescrittiva: l'istanza di sospensione con messa alla prova deve essere corredata alternativamente dal programma di trattamento o, se non predisposto, dalla specifica richiesta di elaborazione di tale programma; l'assenza di entrambe giustifica il rigetto dell'istanza.
art.464 cod. proc. pen.
Richiamato quale quadro normativo che regola le conseguenze dell'opposizione al decreto penale e la prosecuzione del giudizio; la Corte sostiene che, in presenza di opposizione, il procedimento deve proseguire nelle forme del rito immediato o altro rito previsto, revocando il decreto penale.
art.464-ter, comma 3, cod. proc. pen.
"la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati"
La norma impone che la sospensione sia disposta solo dopo che il giudice abbia valutato l'idoneità del programma; ciò implica che il giudice non può rigettare l'istanza senza aver avuto la possibilità di valutare il programma o la sua richiesta di elaborazione.
art.461 cod. proc. pen., commi 2 e 4
Richiamati nella censura relativa all'inammissibilità dell'opposizione; la Corte rileva che l'elenco di ipotesi di inammissibilità previsto non comprende la situazione in cui la richiesta di messa alla prova sia inammissibile, per cui l'opposizione non può essere dichiarata inammissibile per quella sola ragione.
art.133 cod. pen.
Fornisce i parametri per la valutazione del programma di trattamento (finalità e criteri di valutazione) che il giudice deve considerare ai fini della messa alla prova.
Legge 28 aprile 2014, n.67
Ha introdotto/modificato il comma in tema di messa alla prova (in particolare l'art. 464-bis c.p.p.), imponendo l'obbligo di allegare il programma o la richiesta di elaborazione.
Massime di principio
- L'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere corredata o dal programma di trattamento o, se non predisposto, dalla specifica richiesta di elaborazione di tale programma: in mancanza di entrambe, il giudice può dichiarare l'istanza inammissibile.
- La proposizione di opposizione a un decreto penale di condanna sospende l'efficacia della condanna: l'opposizione non può essere dichiarata inammissibile per il solo fatto che una richiesta accessoria (es. messa alla prova) sia stata rigettata; il giudice deve revocare il decreto e disporre la prosecuzione del procedimento nelle forme del giudizio (es. rito immediato).
- Il giudice non può decidere sulla sospensione con messa alla prova senza aver avuto la possibilità di valutare il programma di trattamento: se l'istanza è accompagnata dalla sola richiesta di elaborazione del programma all'Ufficio di esecuzione penale esterna, il rigetto è prematuro in mancanza della possibilità di visionare il programma effettivo.
- In pratica, il difensore che propone messa alla prova dovrebbe sempre allegare il programma di trattamento ovvero documentare e allegare la richiesta formale di elaborazione del programma all'Ufficio di esecuzione penale esterna per evitare l'inammissibilità; in caso di opposizione al decreto penale è strategico separare chiaramente l'opposizione (atto principale) dalle eventuali richieste alternative o subordinate.
- Se un giudice dichiara inammissibile un'istanza accessoria e, sulla base solo di ciò, dichiara esecutivo il decreto nonostante sia stata proposta opposizione, tale atto può essere qualificato come abnorme e suscettibile di annullamento in cassazione.
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