Cassazione Civile, Ordinanza n. 01085/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle Entrate e notificato a una procedura fallimentare, relativo alla registrazione di una sentenza civile del Tribunale di Napoli che aveva condannato un ex presidente del consiglio di amministrazione al risarcimento dei danni in favore del fallimento. La questione era se la sentenza civile dovesse essere trattata come pronuncia di condanna per danno prodotto da fatti costituenti reato, con applicazione della registrazione a debito ex art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. 131/1986, oppure se mancassero gli estremi, anche solo astratti, di un reato fallimentare, con conseguente applicazione della solidarietà passiva ordinaria per l'imposta. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 59, comma 1, lett. d), e 60, comma 2, d.P.R. 131/1986, sostenendo che le condotte accertate dal giudice civile integrassero bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 4, in relazione all'art. 224 l.f., e che quindi l'imposta dovesse essere prenotata a debito. L'Agenzia ha resistito osservando che la sentenza civile aveva qualificato le condotte del convenuto come mera negligenza e imperizia, non come fatti dolosi penalmente rilevanti, e che pertanto non ricorrevano i presupposti della deroga alla solidarietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato. Ha affermato che la valutazione dell'astratta configurabilità di una fattispecie penalmente rilevante ai fini della registrazione a debito è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in cassazione sotto forma di violazione di legge. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva motivato adeguatamente l'assenza, anche sul piano astratto, di un reato fallimentare nei confronti del soggetto danneggiante, avendo ricondotto la sua responsabilità a colpa/negligenza e non a fatti dolosi penalmente rilevanti. Conseguentemente, è stata confermata la regola della solidarietà passiva per l'imposta di registro e il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La deroga alla regola ordinaria opera solo per le sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato; se manca tale presupposto, non si applica la prenotazione a debito.
art. 60, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma connessa alla disciplina dell'imposta di registro sulle sentenze di condanna.
art. 57, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In assenza dei presupposti per la registrazione a debito, torna applicabile la regola della solidarietà passiva tra i soggetti obbligati all'imposta.
art. 217, comma 1, n. 4, legge fallimentare
Censurato dal ricorrente come fattispecie astrattamente integrata dalla condotta omissiva dell'amministratore, ma la Corte non ha accolto questa qualificazione.
art. 224 legge fallimentare
Richiamato per estendere la disciplina penale fallimentare alle condotte contestate in ricorso.
art. 146 legge fallimentare
La sentenza civile richiamata aveva ricondotto la responsabilità del convenuto a colpa fonte di responsabilità risarcitoria verso la curatela, non a responsabilità penale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato prospettato come violazione di legge, ma in realtà mirava a una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La qualificazione, ai fini della registrazione a debito dell'imposta di registro, della sentenza civile come pronuncia di condanna per danno da fatti costituenti reato richiede che il giudice di merito accerti in concreto e, quanto meno in astratto, la riconducibilità dei fatti agli elementi costitutivi di una fattispecie penale.
- Il motivo di ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, contesti l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la ricostruzione della fattispecie concreta si risolve in una censura di merito inammissibile in cassazione.
- Se la sentenza civile attribuisce la responsabilità soltanto a colpa, negligenza o imperizia, senza ravvisare fatti dolosi penalmente rilevanti, non opera la disciplina speciale della prenotazione a debito dell'imposta di registro prevista per i danni da reato, ma resta la regola ordinaria della solidarietà passiva.
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