Sentenza n. 6682/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa adozione di ogni più idonea misura cautelare: a) del provvedimento prot. m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI R.0001323 del 31/05/2022 ricevuto a mezzo pec in pari data, con cui il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha respinto “l'istanza di riconoscimento della classe di concorso per il SOSTEGNO nella scuola secondaria II grado (classe di concorso ADSS), presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra Lezzi Maristella[...]"; b) per quanto occorra, del parere tecnico, di data e protocollo sconosciuto, eventualmente acquisito nell'istruttoria, ancorché non menzionato nel provvedimento, nel quale sarebbero ravvisate differenze sostanziali nei percorsi formativi e/o professionalizzanti seguiti in Romania rispetto ai corrispondenti percorsi formativi e/o professionalizzanti previsti in Italia; c) per quanto occorra, altresì, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019, a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sul istituzionale del Ministero con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUOUFFICIALE.U.0005636; d) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto; per l'accertamento della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso per il SOSTEGNO, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea; nonché per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di docente ovvero alla verifica in concreto delle capacità professionali della ricorrente o, in subordine, mediante l'attivazione di procedure compensative;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania, ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto l'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, della qualifica professionale per l'insegnamento sul sostegno, conseguita in Romania, chiedendo anche l'accertamento della validità del titolo e la condanna dell'amministrazione al riconoscimento dello stesso oppure alla verifica concreta delle capacità professionali o all'attivazione di misure compensative. Nel corso del giudizio, tuttavia, la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, poiché la docente aveva conseguito la specializzazione ambita mediante il superamento del TFA presso l'Università di Bari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione del difensore circa l'assenza di un attuale interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio; di conseguenza non ha esaminato nel merito la legittimità del diniego ministeriale né le domande di accertamento e di condanna. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle circostanze complessive e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe, senza un'interpretazione specifica nella motivazione.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, quando evidenzia l'assenza di un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia quando la parte ricorrente abbia dichiarato, tramite il proprio difensore, di non avere più interesse alla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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