Sentenza n. 3035/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 529/2024 del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, relativa all'accredito sulla carta del docente di 500 euro annui
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza lamentando l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 529/2024 del Tribunale di Lodi, passata in giudicato e notificata all'amministrazione il 13 febbraio 2025 quale titolo esecutivo. La sentenza ordinava, tra l'altro, il riconoscimento del diritto all'accredito di 500 euro annui sulla carta del docente: per uno dei ricorrenti relativamente alle annualità 2023/2024 e 2024/2025 e per l'altra relativamente alle annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione dell'obbligo di accredito. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Il TAR ha esaminato anche la procedibilità del ricorso, verificando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile e lo ha accolto nel merito, accertando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lodi. Ha chiarito che il riferimento dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 al titolo esecutivo riguarda l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c., e non la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.; dopo le modifiche della legge Cartabia, il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione presso la sede del debitore della sentenza munita dell'attestazione di conformità. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa l'assegnazione di un termine e la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Rileva per individuare il titolo esecutivo come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva è distinta dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per procedere all'esecuzione; è sufficiente la sentenza munita dell'attestazione di conformità.
Massime di principio
- Ai fini del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, rileva la notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione debitrice, non la spedizione in forma esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 475 c.p.c.
- Dopo le modifiche dell'art. 475 c.p.c. introdotte dalla legge Cartabia, una sentenza munita dell'attestazione di conformità costituisce titolo idoneo ai fini dell'esecuzione e della decorrenza del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta può essere attivato dal creditore soltanto dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e, quando l'attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso per l'incarico.
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