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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2714

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2714 della Commissione, del 27 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini (DOP)]

Normativa europea32023R2714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione di origine protetta "Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini" nel registro UE delle DOP e delle IGP. La Commissione prende atto che la domanda, presentata dalla Turchia e pubblicata nella GUUE, non ha ricevuto opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della DOP "Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini".

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nel quadro dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome "Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini" come denominazione di origine protetta (DOP). Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti negli Stati membri dell’UE ed è direttamente applicabile; la domanda originaria era stata presentata dalla Turchia, ma il regolamento disciplina la registrazione a livello unionale.

Iscrizione della DOP "Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2714 della Commissione conclude la procedura di registrazione del nome "Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini" come denominazione di origine protetta. L’atto si inserisce nel sistema dei regimi di qualità disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e si fonda sull’assenza di opposizioni alla domanda pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Base normativa e iter procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base per l’adozione dell’atto di registrazione. Nei considerando è precisato che la domanda era stata presentata dalla Turchia e pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la fase prevista dall’articolo 51, la Commissione procede alla registrazione del nome.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini" nel registro come DOP. Il prodotto rientra nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione attribuisce al nome la protezione connessa allo status di denominazione di origine protetta nell’ordinamento dell’Unione.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua portata generale: esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 iscrive il nome "Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini" come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro UE. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentaridenominazioni di origine protetteindicazioni geografiche protette

Testo integrale

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