Cassazione Penale, Sentenza n. 33312/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rideterminazione della pena (sostituzione dell'ergastolo alla precedente pena temporanea) per effetto del riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato; il ricorrente sosteneva che sussisteva un elemento nuovo rilevante (la questione relativa all'applicabilità dell'isolamento diurno e, più in generale, la determinazione della "pena piu grave inflitta") e che la sopravvenuta giurisprudenza delle Sezioni Unite imponeva il riesame nel merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la successiva pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 7029/28.09.2023, Rv. 285865) abbia introdotto un "elemento nuovo" idoneo a superare la preclusione (cd. "giudicato esecutivo"). Ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro (che aveva determinato la pena in ergastolo), accogliendo il principio che, in sede esecutiva per continuazione, la "pena piu grave inflitta" deve essere quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, come risultante dal dispositivo di sentenza (ossia la pena ridotta applicata con il rito abbreviato). Avendo la questione risolvibile in questa sede senza necessit di ulteriori accertamenti, la Corte ha applicato anche il limite previsto dall'art. 78, primo comma, cod. pen., decidendo la questione nel merito e annullando l'ordinanza impugnata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
La disposizione regola la determinazione della "violazione piu grave" in sede esecutiva per continuazione; la Corte ha interpretato che la "pena piu grave inflitta" deve essere quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, come indicato nel dispositivo, comprensiva delle riduzioni previste dal rito abbreviato
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'incidente di esecuzione; utilizzata per inquadrare l'istanza del ricorrente e la possibilit di riaprire un incidente quando sussistono elementi nuovi
art. 81 cod. pen.
Riferimento al cumulo/continuazione e alla determinazione della pena complessiva in presenza di pi reati; impiegato nel contesto della rideterminazione in sede esecutiva
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede il divieto di riproporre istanze basate sui medesimi elementi (filtro contro ripetute richieste dilatorie); la Corte conferma che tale preclusione puo essere superata da un "elemento nuovo" come la modificazione della giurisprudenza
art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (testo vigente fino al 19/04/2019)
Norma sulla diminuzione della pena nel rito abbreviato (riduzione di un terzo); rilevante per stabilire quale pena sia stata concretamente inflitta dal giudice della cognizione
art. 78, primo comma, cod. pen.
Limite alla pena detentiva che la Corte ha applicato direttamente in questa sede per decidere definitivamente senza rinvio
Massime di principio
- La preclusione processuale (cd. "giudicato esecutivo") impedisce la mera riproposizione di istanze basate sui medesimi elementi, ma puo essere superata da un elemento nuovo di diritto o di fatto, come una sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite
- In sede esecutiva per continuazione, la "pena piu grave inflitta" deve essere individuata nella pena concretamente indicata dal giudice della cognizione nel dispositivo della sentenza, comprensiva delle riduzioni derivanti dal rito abbreviato (secondo le Sezioni Unite, sent. n. 7029/2023)
- L'incidente di esecuzione e ammissibile quando fondato su nuove questioni di diritto o su fatti sopravvenuti; la parte che propone l'incidente deve evidenziare chiaramente l'elemento di novit
- La Corte di Cassazione, ove la questione sia risolvibile senza ulteriori accertamenti di merito, puo annullare e decidere direttamente (anche applicando limiti di legge come l'art. 78 c.p.) senza rinviare al giudice dell'esecuzione
- Se la rinnovata interpretazione giurisprudenziale esclude l'applicazione di sanzioni accessorie che presuppongono l'ergastolo (es. isolamento diurno), tali misure non possono avere seguito se la pena realmente inflitta dal giudice della cognizione non era l'ergastolo
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