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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 1207 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti contestavano gli avvisi di accertamento relativi alla presunta attribuzione pro quota di utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa. In via preliminare deducevano la nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione, sostenendo che fossero firmati da un funzionario privo di valida delega. Contestavano inoltre la motivazione degli atti, la prova della pretesa e l'automatica imputazione ai soci degli utili non contabilizzati. L'Agenzia sosteneva invece la validità della delega di firma e la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili ai soci, anche alla luce dell'accertamento con adesione definito dalla società e da altro socio.

La decisione

La Commissione ha respinto l'eccezione relativa alla sottoscrizione, ritenendo provata la delega conferita dal direttore provinciale al funzionario, appartenente a una fascia retributiva idonea allo svolgimento di funzioni direttive. Ha inoltre ritenuto validi la motivazione e il fondamento probatorio degli avvisi, considerando irrilevante il richiamo all'art. 47 TUIR anziché all'art. 44 TUIR, qualificato come mero refuso. È stata ritenuta legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili fondata sulla ristretta base sociale, rafforzata dai rapporti di parentela tra alcuni soci. L'appello dell'Agenzia è stato accolto limitatamente ai redditi d'impresa rideterminati in euro 126.128,00, anziché euro 330.000,00, per effetto dell'accertamento con adesione. I contribuenti sono stati condannati al pagamento di euro 1.000,00 per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 42 DPR 600/1973

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario delegato è valida se l'Amministrazione dimostra l'esistenza e l'ambito della delega. Nel caso concreto la delega risultava documentata e comprendeva gli importi oggetto degli avvisi.

  • Art. 5, comma 1, legge 241/1990

    La delega di firma conferita al funzionario.

    La disposizione è stata richiamata quale base della delega di firma conferita dal direttore provinciale al funzionario incaricato.

  • Art. 41-bis DPR 600/1973

    Richiamato dall'Ufficio in relazione alla legittimità dell'accertamento parziale e alla mancata decisione dei giudici di primo grado sulle questioni di merito.

  • Artt. 44 e 47 TUIR, DPR 917/1986

    Il riferimento all'art. 47 anziché all'art. 44 è stato considerato un errore materiale non idoneo a invalidare l'avviso, poiché il contenuto complessivo dell'atto consentiva di individuare la disciplina applicata.

  • Art. 2697 codice civile

    L'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria; il contribuente deve dimostrare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, nonché fornire la prova contraria alle presunzioni utilizzate.

  • Art. 57 D.lgs. 546/1992

    La norma è stata invocata dai contribuenti per contestare nuove eccezioni e nuove prove in appello, ma tale censura non ha impedito la valutazione della documentazione sulla delega e la riforma della sentenza di primo grado.

  • Art. 2392 e seguenti codice civile

    Richiamati per evidenziare che i soci di una società a base ristretta possono normalmente controllare l'operato del socio gestore e, se necessario, esercitare le azioni di responsabilità previste dalla legge.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio non è automaticamente nullo: l'atto può essere valido se l'Amministrazione dimostra una delega di firma esistente, conferita dall'autorità competente e riferibile all'importo e al tipo di atto.
  • La ristretta base sociale può fondare una presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Non è indispensabile che i soci siano familiari o che partecipino direttamente alla gestione.
  • La presunzione derivante dalla ristretta base sociale è superabile dal contribuente, ma occorre fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la mancata conoscenza, partecipazione o percezione degli utili.
  • L'accertamento con adesione definito dalla società può costituire il riferimento quantitativo per l'accertamento nei confronti dei soci, ma il socio conserva la possibilità di contestare autonomamente la propria imputazione e di fornire prova contraria.
  • Un errore materiale nel richiamo di una norma non determina necessariamente l'illegittimità dell'avviso se la motivazione complessiva consente di comprendere chiaramente la pretesa, i presupposti e i criteri utilizzati dall'Amministrazione.
  • La cessazione successiva dalla compagine societaria non esclude l'accertamento relativo agli anni in cui il contribuente era socio.

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