Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1683/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 218/2025, emesso dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Avellino il 25.09.2025 all’esito del procedimento monitorio iscritto al NRG 3026/2025 Lav., non opposto e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con decreto n. cronol. 485/2026 del 13.01.2026.

Giustizia amministrativa202601046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 218/2025 del Tribunale di Avellino, dichiarato esecutivo il 13 gennaio 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 218/2025, emesso il 25 settembre 2025 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Avellino, non opposto e dichiarato esecutivo con decreto del 13 gennaio 2026. Il titolo riconosceva il credito di € 14.466,21 per indennità di maternità, oltre agli accessori di legge dalla maturazione al soddisfo e alle spese della procedura monitoria, liquidate in € 350 oltre spese generali, IVA e CPA se applicabili. Dedotta la mancata esecuzione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, la ricorrente ha chiesto il pagamento del credito e delle spese, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il TAR ha rilevato che il Ministero non aveva provato l’avvenuto adempimento dell’obbligazione pecuniaria e gli ha ordinato di eseguire il giudicato, pagando le somme dovute comprensive degli interessi sino al soddisfo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta, in sostituzione dell’Amministrazione e con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, il Direttore Generale dell’Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero. Ha condannato il Ministero a rimborsare le spese del giudizio, liquidate in € 1.000 oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, non avendo provato il debitore l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria (cfr. Cass., SS.UU. sent. n. 13533/2001);

    Nel giudizio di ottemperanza a un titolo che riconosce un’obbligazione pecuniaria, il ricorso è accolto quando il debitore non prova l’avvenuto adempimento; il giudice ordina quindi il pagamento e può disporre misure sostitutive per l’eventuale ulteriore inadempimento.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Che, malgrado il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, fissato dall’articolo 14 del decreto-legge 669 del 1996, convertito in legge numero 30 del 1997, l’Amministrazione resistente non avrebbe dato esecuzione al decreto ingiuntivo;

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era decorso prima della proposizione della domanda di ottemperanza; il testo non sviluppa ulteriormente l’interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria risultante da un titolo esecutivo, se l’Amministrazione debitrice non prova l’avvenuto pagamento, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.