Cassazione Penale, Sentenza n. 13108/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) con aggravanti per il numero degli associati, l'agevolazione della cosca Barbaro e l'art. 416‑bis c.p.; a Modaffari veniva attribuito il ruolo di fornitore di hashish e marijuana e di finanziatore per l'acquisto di un'ingente partita di cocaina dall'estero. Il ricorrente ha dedotto: errori di identificazione, insufficienza e genericità delle prove che lo collegherebbero alla disponibilità di stupefacenti e al denaro 'macchiato', inesistenza del concreto interessamento all'operazione (l'affare non si è perfezionato), mancata prova del dolo specifico per l'aggravante mafiosa, e carenza di motivazione quanto all'attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della custodia in carcere.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistente gravità indiziaria sufficiente sulla base di un ampio compendio intercettativo e di servizi di osservazione che descrivono: conversazioni e incontri (anche summit tenuti presso l'abitazione di Modaffari) relativi alla disponibilità e fornitura di stupefacenti e alle trattative per l'importazione di una grande partita di cocaina; la partecipazione di Modaffari come fornitore/intermediario e come offerente di ingenti somme in contanti è stata ricostruita in più captazioni e incontri nel periodo giugno 2021 - gennaio 2022. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'accordo tra più persone per organizzare e finanziare un'importazione ingente integra il programma associativo ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 anche se non si sono poi consumati i reati-fine. L'aggravante mafiosa è stata ritenuta provata in termini indiziari alla luce della funzionalità dell'attività di narcotraffico agli interessi della cosca Barbaro e dei contatti diretti di Modaffari con soggetti di vertice. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la valenza della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. per i reati in questione, non ritenendo il decorso del tempo di per sé idoneo a smentire la sussistenza del pericolo; ha inoltre escluso l'idoneità degli arresti domiciliari o del braccialetto elettronico a fronte del rischio di reiterazione. Pena processuale: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e invio del provvedimento alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
L'accordo di almeno tre persone per organizzare e finanziare un'operazione di importazione di ingenti quantità di stupefacenti configura un programma associativo anche se non si è poi realizzata la commissione dei reati-fine; non è richiesta la consumazione dei reati-fine per la configurabilità dell'associazione.
art. 416-bis c.p.
L'aggravante per aver agevolato un'associazione mafiosa può desumersi in via indiziaria quando l'attività di narcotraffico risulti funzionale agli interessi della cosca e vi siano contatti diretti con esponenti di vertice; la circostanza è valutata sulla base del contesto e dei legami tra sodalizi.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Per i titoli cautelari relativi ai reati indicati sussiste una presunzione relativa di necessità della custodia cautelare in carcere; tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti che provino l'assenza delle esigenze cautelari, e il mero decorso del tempo non è sufficiente a dissociarla.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiama il requisito dell'attualità del pericolo: il giudice deve svolgere una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, tenendo conto della personalità dell'imputato, delle modalità della condotta e del contesto, valutazione che non viene automaticamente sovvertita dal tempo trascorso.
art. 275-bis cod. proc. pen.
Strumenti di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico) non sono automatici né obbligatori quando il giudice ritiene, sulla base di valutazione assorbente e pregiudiziale, che gli arresti domiciliari non siano adeguati a contenere il pericolo di reiterazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale segnalata per gli adempimenti di comunicazione della decisione alla cancelleria.
Massime di principio
- L'accordo per finanziare o organizzare l'importazione di una grande partita di stupefacenti può integrare un'associazione ai sensi dell'art. 74 DPR 309/1990 anche se l'operazione non si è poi perfezionata; la realizzazione dei 'reati-fine' non è necessaria per configurare l'associazione.
- Intercettazioni, incontri ripetuti (summit), partecipazione a trattative e la messa a disposizione di denaro contante sono elementi indiziari idonei a ricostruire il ruolo di fornitore/intermediario e di finanziatore in un sodalizio di narcotraffico.
- La sussistenza dell'aggravante 'agevolazione mafiosa' può essere desunta dal collegamento funzionale tra l'attività di narcotraffico e gli interessi di un clan, nonché dai contatti diretti con esponenti apicali della cosca.
- In materia cautelare, per i reati indicati dall'art. 275, comma 3 c.p.p., la presunzione relativa a favore della custodia cautelare in carcere è particolarmente intensa: il semplice decorso del tempo non è normalmente sufficiente a ribaltarla; è necessario produrre elementi concreti e specifici per dimostrare l'assenza dell'attualità del pericolo.
- Eccezioni difensive basate su valutazioni alternative del materiale intercettivo o sulla circostanza che un'operazione non si sia conclusa richiedono argomentazioni precise e prova di elementi che contraddicano le risultanze indiziarie complessive; alla fase cautelare è attribuita una cognizione meno ampia ma sufficiente per misurare la gravità indiziaria.
- La richiesta di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) deve confrontarsi con la valutazione prognostica del giudice: se questi ritiene che tali misure non contengano il rischio di reiterazione, la loro applicabilità può essere esclusa.
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