Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13168/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso, proposto dalla difesa dell'imputato, deduceva vizio della motivazione in ordine alla misura della pena e violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno. Si contestava che il risarcimento documentato fosse stato valutato solo rispetto alle lesioni e senza considerare le modalità e la misura del risarcimento; inoltre si sosteneva che per la ricettazione il ritorno del veicolo al proprietario dovesse incidere sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile la censura generica sulla commisurazione delle pene per carenza di specificità. Ha però accolto in parte la doglianza relativa al diniego dell'attenuante della riparazione del danno, rilevando che il giudice di merito aveva effettuato una valutazione cumulativa dei risarcimenti rispetto al complesso dei danni derivanti dai vari reati, anziché verificare l'integrale risarcimento riferito, singolarmente, ai reati di lesioni e resistenza. Per tale motivo la sentenza è stata annullata con riferimento ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, ma senza rinvio poiché tali reati sono estinti per prescrizione. Quanto al capo di ricettazione, la Corte ha rideterminato la pena già applicando le attenuanti generiche e la riduzione per il rito: la pena è stata fissata in 1 anno, 6 mesi e 20 giorni di reclusione e euro 320,00 di multa, con sostituzione della detenzione con la detenzione domiciliare e con le prescrizioni già disposte.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 6, codice penale

    La Corte richiama il principio che l'attenuante per la riparazione del danno richiede l'integrale riparazione dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali della singola persona offesa; in caso di continuazione l'applicazione va valutata rispetto a ciascun reato unificato.

  • art. 620, lett. L, codice di procedura penale

    Richiamato come base procedurale per la nuova determinazione della misura della pena in sede di legittimità quando la Corte indica la rinnovazione della determinazione della pena in seguito all'annullamento parziale.

  • Giurisprudenza sulla continuazione (Sez. 4, n. 4616 del 23/11/2017, dep. 2018)

    In tema di continuazione, la circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, non occorrendo, per il riconoscimento della detta attenuante, che l'integrale riparazione intervenga a favore di tutte le persone offese dei singoli reati avvinti dal vincolo della continuazione; ne deriva che, ove la condotta riparatoria sia intervenuta in riferimento soltanto a taluno dei singoli fatti di reato unificati per continuazione, gli effetti dell'attenuante si producono sulla pena base quando il risarcimento riguardi il reato più grave e sugli aumenti di pena quando riguardi i reati satelliti.

    La Corte applica questo principio per affermare che il giudice deve valutare l'integrale riparazione reato per reato e non confrontare un risarcimento parziale con il totale aggregato dei danni derivanti da diversi reati.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante per riparazione del danno in presenza di più reati (continuazione), il risarcimento deve essere valutato in relazione a ciascun singolo reato: se ripara integralmente i danni di un reato, l'attenuante si applica a quel capo e con le conseguenze previste dalla giurisprudenza sulla continuazione.
  • La semplice restituzione della cosa oggetto di ricettazione (es. veicolo al legittimo proprietario) può incidere in modo autonomo sul capo di ricettazione e determinare l'inesistenza o l'effetto riduttivo della sanzione per quel reato, da valutare separatamente rispetto ad altri reati contestati.
  • Le censure generiche sulla commisurazione delle pene sono inammissibili: il ricorrente deve proporre motivazioni specifiche e circostanziate per ciascun vizio di determinazione della pena.
  • Se il giudice nega un'attenuante per riparazione, deve fornire motivazione specifica che dimostri l'insufficienza del risarcimento rispetto ai danni del singolo reato; una motivazione che confronti il risarcimento con l'ammontare aggregato dei danni è insufficiente.
  • Nei procedimenti lunghi occorre considerare il rischio di prescrizione: anche se la decisione di annullamento comporta la necessità di nuovo esame, talvolta i reati possono essere estinti per intervenuta prescrizione, con conseguente eliminazione delle pene relative.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.