Sentenza del 17/01/2018 n. 34 - Comm. Trib. Prov. Cremona
Operazioni intracomunitarie - Iscrizione VIES - Presupposto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione fiscale è stata ritenuta superabile. L'omessa iscrizione al VIES non impedisce, di per sé, il riconoscimento della non imponibilità IVA quando le cessioni siano realmente avvenute tra operatori intracomunitari esistenti e non emergano elementi di frode. Prevale quindi la sostanza economica dell'operazione sulla mera irregolarità formale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di riconoscere il regime di non imponibilità IVA per cessioni intracomunitarie effettivamente realizzate tra soggetti passivi esistenti, nonostante l'omessa iscrizione del cedente all'archivio informatico VIES. L'Amministrazione riteneva l'iscrizione un requisito necessario per applicare il regime agevolato; la decisione ha invece qualificato tale iscrizione come un presupposto meramente formale, non decisivo in assenza di frode e quando l'effettività dell'operazione e la natura intracomunitaria dei soggetti risultino provate.
Norme richiamate
Disciplina IVA delle cessioni intracomunitarie e archivio VIES
L'iscrizione al VIES è stata interpretata come requisito formale e non come presupposto sostanziale indefettibile della non imponibilità. La sua omissione non determina automaticamente l'assoggettamento a IVA se l'operazione è effettiva, intracomunitaria e priva di frode.
Massime di principio
- La mancata iscrizione o il mancato aggiornamento di un archivio fiscale può costituire una violazione formale, ma non comporta necessariamente la perdita di un regime IVA se tutti i requisiti sostanziali dell'operazione sono dimostrati.
- Per beneficiare della non imponibilità intracomunitaria occorre conservare prove concrete dell'effettiva cessione, del trasferimento dei beni in altro Stato membro, dell'esistenza e dell'attività dei soggetti coinvolti e della corretta documentazione contabile.
- L'assenza di frode è determinante: la tutela riconosciuta per le irregolarità formali non opera quando il contribuente ha partecipato a frodi o quando l'operazione è inesistente.
- In situazioni analoghe, la valutazione deve distinguere tra requisiti sostanziali dell'operazione e adempimenti formali, applicando il principio di proporzionalità e privilegiando la realtà economica quando non vi siano rischi di evasione.
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