Sentenza del 10/06/2016 n. 11950 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di recupero con cui l'Agenzia aveva riconosciuto solo in minima parte il credito d'imposta e recuperato la parte residua. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla delega del funzionario, alla competenza territoriale dell'Ufficio e alla novità dei motivi d'appello; difetto di specificità e motivazione dell'appello; mancata considerazione delle osservazioni presentate in fase precontenziosa; violazione della disciplina sul condono e sul credito d'imposta per investimenti; erronea esclusione delle spese relative a immobili locati, dei beni acquistati nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda e degli investimenti per i quali non sarebbe stata presentata correttamente la comunicazione telematica; nonché errata valutazione delle ricevute e delle copie delle comunicazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in 6.500 euro oltre spese prenotate a debito. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: non vi era omessa pronuncia sulle eccezioni formali; l'eccezione di novità dei motivi d'appello non era stata esposta in modo autosufficiente; l'appello era sufficientemente specifico; l'Agenzia aveva considerato le osservazioni del contribuente; il condono non impediva il disconoscimento di crediti d'imposta inesistenti; le opere su immobili locati erano agevolabili solo se beni autonomi e separabili, circostanza non provata; l'acquisto di beni già utilizzati non costituiva nuovo investimento oggettivo; la comunicazione telematica richiesta dalla legge era prevista a pena di decadenza anche per gli investimenti successivi all'8 luglio 2002; infine, le copie delle ricevute non dimostravano l'effettiva ricezione delle comunicazioni da parte del Centro operativo.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 8
Il credito d'imposta spetta ai soggetti che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali nuovi.
L'agevolazione riguarda investimenti oggettivamente nuovi e fiscalmente ammortizzabili. Le opere su immobili di terzi sono agevolabili solo se dotate di autonoma funzionalità e separabili dall'immobile; l'acquisto di un bene già utilizzato da un'altra impresa non costituisce, di per sé, nuovo investimento.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9, comma 9
L'effetto preclusivo del condono non opera per i rimborsi e i crediti.
Il condono impedisce all'Amministrazione di accertare ulteriori debiti tributari relativi ai periodi condonati, ma non impedisce di verificare l'inesistenza di crediti d'imposta richiesti dal contribuente o di recuperare somme indebitamente utilizzate.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 62
La comunicazione telematica relativa agli investimenti deve essere presentata a pena di decadenza.
L'obbligo di comunicazione e il relativo termine decadenziale si applicano agli investimenti agevolati sia anteriori sia successivi all'8 luglio 2002, con differenze soltanto riguardo alle modalità e ai tempi di fruizione del beneficio.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articoli 7 e 12
Le osservazioni e richieste del contribuente sono valutate dagli uffici impositori prima dell'emissione dell'avviso.
L'Amministrazione deve prendere in considerazione le osservazioni presentate dopo il processo verbale, ma non è necessariamente tenuta a confutare analiticamente ogni singolo argomento, purché dall'atto emerga che le osservazioni e la documentazione siano state valutate.
Legge 11 marzo 1992, n. 546, articolo 36
L'appello non è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi consentono di individuare le censure e il giudice li esamina singolarmente; l'inammissibilità opera soltanto quando l'incertezza riguarda l'intero contenuto dell'impugnazione.
Codice civile, articolo 2712
Le riproduzioni meccaniche o informatiche possono avere efficacia probatoria, ma la loro idoneità deve essere valutata in concreto. Una copia di una ricevuta, anche se non contestata quanto alla conformità, può non dimostrare l'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario previsto dalla legge.
Codice civile, articolo 2740
La censura relativa al valore probatorio della ricevuta è irrilevante se la decisione non nega in astratto la natura privilegiata dell'originale, ma ritiene inidonea la copia prodotta a dimostrare la consegna o ricezione del documento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi denuncia omessa pronuncia deve riportare in modo completo e autosufficiente il contenuto delle domande o eccezioni asseritamente ignorate; non è sufficiente un richiamo generico agli atti di causa.
- La motivazione non è apparente se, pur con una formula sintetica, l'insieme della sentenza consente di comprendere che il giudice ha esaminato distintamente le singole questioni.
- Per conservare un'agevolazione fiscale occorre dimostrare sia la sussistenza sostanziale dei requisiti sia il rispetto degli adempimenti formali e dei termini previsti a pena di decadenza.
- Un credito d'imposta può essere negato o recuperato anche dopo un condono, perché il condono non attribuisce automaticamente crediti inesistenti né impedisce all'Amministrazione di verificarne la spettanza.
- Le spese sostenute su beni di terzi, come immobili locati, sono agevolabili solo quando riguardano beni autonomi, separabili e fiscalmente qualificabili come immobilizzazioni materiali; i meri miglioramenti inseparabili dal bene altrui non sono sufficienti.
- L'acquisto di un bene strumentale già impiegato nell'attività di un altro soggetto non equivale normalmente a un nuovo investimento agevolabile, salvo che la disciplina applicabile riconosca il beneficio in relazione all'investimento originario.
- La prova dell'invio di una comunicazione non coincide necessariamente con la prova della sua ricezione presso l'ufficio competente: è opportuno conservare ricevute originali, attestazioni telematiche complete e prova dell'esito positivo della trasmissione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 giu 2016Sentenza del 10/06/2016 n. 59 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 10 giu 2016Sentenza del 10/06/2016 n. 117 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 10 giu 2016Sentenza del 10/06/2016 n. 120 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 10 giu 2016Sentenza del 10/06/2016 n. 350 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 10 giu 2016Sentenza del 10/06/2016 n. 828 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 10 giu 2016Sentenza del 10/06/2016 n. 1083 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →