Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36152/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio del servizio di tesoreria comunale da una precedente concessionaria a una nuova affidataria, identificata in una banca. Due lavoratori, già impiegati presso la precedente società di gestione, hanno chiesto di essere mantenuti in servizio alle dipendenze della nuova concessionaria, con assunzione a tempo indeterminato per le medesime mansioni svolte in precedenza, oltre alle retribuzioni maturate e alla regolarizzazione contributiva e assicurativa. Il giudice di merito ha accolto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina speciale del subentro nel servizio di tesoreria e non configurabile un trasferimento d'azienda né un atto di licenziamento impugnabile. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato un dedotto licenziamento intimato dalla precedente concessionaria e non contestato specificamente; 2) violazione dell'art. 32 L. 183/2010 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., per mancata applicazione della decadenza, che la ricorrente riteneva estensibile alla fattispecie come assimilabile a trasferimento d'azienda o comunque all'ipotesi di cui alla lett. d); 3) nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al requisito di iscrizione al Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie, con riferimento all'art. 8 L. 377/1958; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 8 L. 377/1958, per asserita mancanza di prova del requisito contributivo richiesto per il mantenimento in servizio. La Corte di cassazione ha però ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati, confermando che il passaggio del personale nel subentro del servizio di tesoreria è disciplinato da norme speciali che prevedono la continuità occupazionale e che, in questa vicenda, non ricorreva un atto di licenziamento né una fattispecie assimilabile a trasferimento d'azienda idonea a far scattare la decadenza ex art. 32 L. 183/2010. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi relativi al requisito previdenziale, affermando che il parametro dei 180 giorni annui riguardava il lavoro intermittente e non il tempo parziale orizzontale, e che la motivazione di merito non era apparente né vi era violazione dell'art. 2697 c.c., trattandosi di censura sostanzialmente rivolta a contestare la valutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della banca alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto al mantenimento in servizio presso la nuova concessionaria del servizio di tesoreria comunale, con assunzione a tempo indeterminato, pagamento delle retribuzioni maturate e regolarizzazione contributiva e assicurativa. La Corte ha ribadito che, nel subentro in una concessione di tesoreria comunale, il passaggio del personale è disciplinato da una normativa speciale di salvaguardia sociale che prevale sulla disciplina generale del trasferimento d'azienda, e che non opera la decadenza ex art. 32 L. 183/2010 in mancanza di un atto di licenziamento impugnabile o di una domanda diretta a contestare un rapporto in capo a soggetto diverso dal titolare. Ha inoltre escluso vizi di motivazione e violazioni dell'onere della prova in relazione ai requisiti previdenziali dei lavoratori, ritenendo corretta la distinzione tra lavoro intermittente e lavoro a tempo parziale orizzontale. Le spese sono state poste a carico della banca, con distrazione al difensore antistatario e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta sostanzialmente una contestazione della valutazione probatoria, non un vero error in iudicando.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per escludere che la doglianza della ricorrente integrasse una violazione dei criteri legali di valutazione della prova.

  • art. 32 legge n. 183/2010

    quarto comma, lett. c) e d)

    Non è applicabile alla domanda di mantenimento in servizio nel subentro della concessione di tesoreria comunale, perché non si tratta di trasferimento d'azienda né di impugnazione di un atto di licenziamento o di una situazione equivalente.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato per un'interpretazione estensiva della decadenza, ma la Corte ne ha escluso l'utilizzazione per estendere la disciplina decadenziale a una fattispecie non prevista.

  • art. 63 d.lgs. 112/1999

    Costituisce disciplina speciale del subentro nel servizio di tesoreria comunale e garantisce la precedenza nell'assunzione del personale del precedente concessionario, in funzione di continuità del servizio e dell'occupazione.

  • art. 52, comma 61, legge n. 448/2001

    Concorre a fondare la disciplina speciale del passaggio del personale nel subentro del servizio di tesoreria.

  • art. 8 legge n. 377/1958

    primo e secondo comma, lett. b

    L'iscrizione al fondo previdenziale è obbligatoria per i dipendenti interessati; il limite dei 180 giorni annui riguarda il lavoro intermittente e non il tempo parziale orizzontale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito non è apparente, poiché consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.

  • art. 2697 c.c.

    Non è stata violata: la censura mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e non la ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    Indica il rito camerale in cui è stata trattata la causa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel subentro di una nuova concessionaria del servizio di tesoreria comunale, il personale del precedente gestore ha diritto al passaggio diretto alle dipendenze del subentrante quando ricorrano i presupposti della disciplina speciale di settore, che opera come clausola di salvaguardia sociale a tutela della continuità del servizio e dell'occupazione.
  • In presenza di una domanda di mantenimento in servizio presso il nuovo concessionario, non trova applicazione la decadenza prevista dall'art. 32 L. 183/2010 se la vicenda non integra un trasferimento d'azienda e non vi è un atto di licenziamento o un atto equivalente specificamente impugnabile.
  • La disciplina decadenziale di cui all'art. 32 L. 183/2010 non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti per ricomprendere il semplice avvicendamento nella gestione di un servizio o l'obbligo di nuova assunzione del personale da parte del subentrante.
  • La doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile quando, sotto tale veste, si contesti in realtà la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consenta di individuare il percorso logico decisorio; non basta la mera contestazione del contenuto dell'accertamento in fatto.
  • Il parametro previdenziale dei 180 giorni annui previsto per il lavoro intermittente non è automaticamente trasferibile al diverso rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, sicché la prova dell'iscrizione al fondo va valutata secondo la disciplina pertinente al tipo di rapporto accertato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.