Cassazione Penale, Sentenza n. 20058/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la determinazione della pena. L'imputato deduce che il Tribunale, pur avendo riconosciuto le attenuanti generiche e applicato il rito abbreviato, ha ridotto la pena nella misura di un terzo anziché nella misura della metà, in violazione dell'art. 442 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103/2017, chiedendo la rideterminazione della pena a euro 750,00 di ammenda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato l'applicabilità della nuova disciplina dell'art. 442 c.p.p. (riduzione della pena della metà per le contravvenzioni nel rito abbreviato) al caso concreto e ha ritenuto che il Tribunale avesse erroneamente operato una riduzione di un terzo. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla misura della pena e ha rideterminato direttamente la pena in euro 750,00 di ammenda (penezione: base euro 2.000,00, ridotta a euro 1.500,00 per attenuanti generiche, quindi ridotta della metá a euro 750,00 per il rito abbreviato).
Norme richiamate
Legge n. 110 del 1975, art. 4, terzo comma
Individua la contravvenzione contestata all'imputato; norma di reato cui è stata imputata la condotta.
Codice di procedura penale, art. 438
Disciplina l'opzione per il rito abbreviato; richiamata per spiegare l'ambito applicativo della diminuzione di pena collegata alla scelta del rito.
Codice di procedura penale, art. 442, comma 2 (come modificato dalla legge n. 103/2017)
Prevede che, nei procedimenti per reati contravvenzionali, la pena determinata tenendo conto delle circostanze sia diminuita della metá in caso di rito abbreviato. La Corte ha interpretato la disposizione come tassativa e applicabile retroattivamente quando più favorevole (lex mitior).
Codice penale, art. 2, comma 4
Fondamento interno dell'applicazione retroattiva della lex mitior; consente l'applicazione della nuova disciplina più favorevole ai fatti commessi anteriormente se la sentenza non è definitiva.
Codice di procedura penale, art. 620, lett. i)
Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di annullare senza rinvio e, se la rideterminazione consiste in una semplice operazione aritmetica, di determinare direttamente la nuova pena; utilizzato dalla Corte per rideterminare la sanzione a euro 750,00.
Sezioni Unite, Sez. U., n. 7578 del 17/12/2020 (Acquistapace)
Giurisprudenza di legittimità che conferma l'obbligatorietà della riduzione della pena della metá per le contravvenzioni nel rito abbreviato e il diritto dell'imputato a vedersi applicare esattamente la diminuzione prevista dalla legge.
Massime di principio
- Per i reati contravvenzionali giudicati con rito abbreviato, l'art. 442 c.p.p. come modificato dalla legge n.103/2017 impone la diminuzione della pena nella misura della metá; il giudice non può sostituire tale misura con una differente percentuale.
- La modifica normativa che rende più favorevole il trattamento sanzionatorio (lex mitior) si applica retroattivamente ai fatti commessi anteriormente se la sentenza non è definitiva, ai sensi dell'art. 2 c.p.
- Se l'errore del giudice nella determinazione della pena riguarda una semplice differenza aritmetica derivante dall'applicazione di una diminuzione prevista per legge, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena quando la nuova determinazione non richiede accertamenti di fatto.
- Nella determinazione finale della sanzione si devono prima considerare le circostanze che modulano la pena (es. attenuanti), e successivamente applicare la diminuzione percentuale collegata alla scelta del rito (es. riduzione della metá per l'abbreviato).
- L'imputato ha il diritto concreto a vedersi applicata la misura di diminuzione di pena espressamente prevista dalla norma processuale che disciplina il rito scelto; il giudice d'appello è vincolato a rispettare tale previsione anche se la pena di primo grado risultasse 'di favore'.
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