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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11362/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Wam contestava la contraffazione e la commercializzazione di eliche realizzate con macchine oggetto di brevetto, deducendo violazione del diritto di proprietà industriale e chiedendo l'ammissione di prove (interrogatorio formale, audizione del legale rappresentante di Maind, prova per testi, esibizione di scritture contabili, consulenza tecnica d'ufficio, giuramento decisorio, acquisizione degli atti di descrizione ex art.129 c.p.i., pubblicazione della sentenza). Lamentava che la corte territoriale non avesse ammesso o disposto tali mezzi istruttori e che la prova della commercializzazione non fosse stata valutata correttamente.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero motivato adeguatamente il diniego delle richieste istruttorie: molte delle prove erano state proposte tardivamente o non erano decisive (prove fotografiche depositate tardivamente), la prova testimoniale era intrinsecamente irrilevante rispetto alla documentazione disponibile, il giuramento decisorio e l'ammissione di una CTU sono rimessi alla discrezionalità del giudice di merito e la formula del giuramento va previamente valutata nel merito; gli atti di descrizione ex art.129 c.p.i. avrebbero potuto essere depositati spontaneamente dalla parte e l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. è esercizio discrezionale del giudice. Anche la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.126 c.p.i. è misura discrezionale. In conclusione, non risultando provata la commercializzazione delle eliche, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese (liquidate in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi) oltre eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art.13 dPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova; la Corte ricorda che incombe sul ricorrente la prova della commercializzazione e che la valutazione della prova è rimessa al giudice di merito

  • art. 121, comma 2 c.p.i.

    Citato in relazione ai parametri probatori nelle controversie di proprietà industriale; richiamato nel quadro delle censure sul carico probatorio

  • art. 24 Cost.

    Riferimento al diritto di difesa invocato dal ricorrente (es. per l'ammissione dell'interrogatorio formale e altre prove), ma la Corte ha ritenuto non violato tale diritto vista la discrezionalità dei giudici di merito

  • art. 2711, comma 2 c.p.c.

    Norma processuale richiamata tra i parametri invocati dal ricorrente; nella decisione la valutazione dell'opportunità istruttoria è stata ritenuta rimessa al giudice di merito

  • art. 210 c.p.c.

    Regola l'ordine di esibizione di documenti; la Corte osserva che l'ordine è atto discrezionale del giudice di merito e il rigetto non è sindacabile in cassazione nel merito

  • art. 212 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle norme sul procedimento probatorio e sull'esibizione di documenti

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Principi sulla valutazione della prova e sulle presunzioni; la Corte conferma che la valutazione delle prove (compreso il giuramento e le testimonianze) spetta al giudice di merito

  • art. 244 e 245 c.p.c.

    Norme concernenti la prova testimoniale e il deposito di mezzi di prova in appello; impiegate nella discussione sull'ammissibilità della prova per testi

  • art. 345 c.p.c.

    nella versione applicabile ratione temporis

    Stabilisce i limiti di ammissibilità dei documenti in appello (solo se indispensabili ai fini della decisione); la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti tardivamente non fossero ammissibili come indispensabili

  • art. 129 c.p.i.

    Norma sul procedimento di descrizione in materia di proprietà industriale; la Corte ha osservato che gli atti relativi al procedimento di descrizione potevano essere depositati spontaneamente e non richiedevano necessariamente ordini di acquisizione

  • art. 126 c.p.i.

    "l'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione di diritti di proprietà industriale sia pubblicata [...] a spese del soccombente"

    Consente la pubblicazione della sentenza come misura discrezionale/sanzionatoria; la Corte ha confermato la natura discrezionale della misura e la insindacabilità in sede di legittimità

  • art. 2600 c.c.

    Riferimento analogico alla formulazione normativa sulla pubblicazione delle decisioni come misura a spese del soccombente

  • art. 13, comma 1 quater d.P.R. n.115/2002 (come modificato)

    Norma che disciplina il contributo unificato e che ha comportato l'ulteriore addebito a carico del ricorrente in caso di soccombenza

Massime di principio

  • L'onere della prova circa la commercializzazione di beni contraffatti grava sul ricorrente: se l'insieme probatorio non consente di dimostrare il fatto, la domanda viene respinta
  • Le istanze istruttorie tardive o depositi documentali presentati oltre i termini possono essere dichiarati inammissibili in appello salvo che risultino effettivamente indispensabili ai fini della decisione (art.345 c.p.c.)
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'ammettere o rigettare mezzi istruttori quali interrogatorio formale, prova per testi, consulenza tecnica d'ufficio e ordini di esibizione: le relative scelte, debitamente motivate, sono difficilmente censurabili in cassazione
  • Il giuramento decisorio è ammissibile solo se la sua formula è realmente 'decisoria' (cioè lascia al giudice solo la verifica dell'an iuratum sit); la valutazione della decisorietà è rimessa al giudice di merito
  • Gli atti provenienti da procedimenti di descrizione ex art.129 c.p.i. dovrebbero essere tempestivamente depositati dalla parte interessata; il giudice non è obbligato a ordinarne l'acquisizione se la parte poteva produrli spontaneamente
  • La pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art.126 c.p.i. è una misura discrezionale diretta alla riparazione in forma pubblica e non è finalizzata al risarcimento del danno; la misura è valutata dal giudice di merito e la sua omissione non costituisce di per sé vizio grave in cassazione
  • In giudizi di contraffazione, la mera coincidenza fotografica o prove indiziarie non contestate non sempre sono sufficienti a provare la commercializzazione: occorre un nesso probatorio che colleghi inequivocabilmente i beni sequestrati o descritti alle fatture/operazioni commerciali dedotte

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