Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25302/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’IVA per il periodo d’imposta 2005, iscritta a ruolo per omessi versamenti. Il contribuente aveva sostenuto che gli importi dovessero considerarsi sospesi in ragione degli eventi sismici dell’ottobre 2002, dei quali aveva già beneficiato in termini di rateizzazione. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo tardiva la deduzione in secondo grado relativa a una decisione della Commissione UE sulla natura di aiuto di Stato delle misure agevolative interne. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 1, comma 1011, l. n. 396/2006, degli artt. 107 e 108 TFUE, della decisione della Commissione UE 2016/195 C(2015) 5549 final e del regolamento UE n. 1407/2013, sostenendo che la decisione europea era sopravvenuta rispetto alla sentenza di primo grado e quindi immediatamente applicabile; inoltre, evidenziava che la decisione UE riguardava la compatibilità delle norme agevolative con il divieto di aiuti di Stato e che, nel caso concreto, l’IVA oggetto della cartella non poteva beneficiare della disciplina invocata dal contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva ritenuto tardiva la questione sollevata dall’Ufficio sulla decisione della Commissione UE, affermando che la sopravvenuta decisione europea costituisce ius superveniens immediatamente applicabile anche d’ufficio dal giudice nazionale. Tuttavia, poiché la cartella riguardava esclusivamente IVA e non risultavano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando l’originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei due gradi di merito per l’evoluzione della giurisprudenza e ha posto a carico dell’intimato le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come norma sul motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per contestare la ritenuta tardività della deduzione in appello

  • art. 1, comma 1011, l. 27 dicembre 2006, n. 396

    richiamato nel motivo di ricorso, in relazione alla disciplina delle agevolazioni invocate

  • artt. 107 e 108 TFUE

    richiamati per il controllo sulla compatibilità della misura agevolativa con il divieto di aiuti di Stato e con le condizioni di esenzione

  • art. 288 TFUE

    la decisione della Commissione UE è qualificata come atto normativo vincolante e quindi come ius superveniens immediatamente applicabile

  • Decisione della Commissione (UE) 2016/195 C(2015) 5549 final

    considerata sopravvenuta e immediatamente applicabile; rilevante per valutare la compatibilità delle misure agevolative con il diritto UE

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    richiamato per il regime de minimis e il relativo limite entro il quale gli aiuti possono essere fruiti

  • art. 107, § 2, lett. b), TFUE

    richiamato quale base per la compatibilità degli aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali

  • art. 384 c.p.c.

    ha consentito alla Corte di cassare e decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • La sopravvenuta decisione della Commissione europea, quando abbia natura vincolante ai sensi dell’art. 288 TFUE, integra ius superveniens e deve essere applicata immediatamente dal giudice nazionale, anche d’ufficio, nel giudizio pendente.
  • In presenza di agevolazioni tributarie collegate a calamità naturali, il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del beneficio con il regolamento de minimis oppure con l’art. 107, par. 2, lett. b), TFUE; il contribuente che invoca l’agevolazione deve provare il rispetto dei relativi presupposti e limiti.
  • In tema di IVA, misure interne che riducano o esentino l’imposta in modo da compromettere la riscossione integrale dell’IVA dovuta contrastano con il principio di neutralità fiscale e con l’ordinamento dell’Unione europea.
  • Se la causa è definibile sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.