Cassazione Penale, Sentenza n. 7047/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha qualificato la pena concordata come "illegale" in quanto eccede i limiti edittali e ha violato i parametri di calcolo della recidiva; di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per il prosieguo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con due censure principali: (1) errore nell'individuazione del reato piu' grave ai fini della continuazione — il Tribunale aveva indicato come piu' grave l'art. 337 cod. pen. invece dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 che ha un regime edittale piu' severo; omissione di applicare la pena pecuniaria prevista e irrogazione di pena detentiva inferiore al minimo edittale del reato piu' grave; (2) aumento di pena per recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. applicato in misura eccedente il massimo legale (oltre i due terzi).
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena mediante patteggiamento: la sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena ai sensi di tale articolo; la Corte ricorda che anche in tale contesto e' sindacabile l'illegalita' della pena.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Considerato come il reato astrattamente piu' grave per il maggior trattamento edittale; la mancata individuazione di questo come reato piu' grave e la mancata applicazione della pena pecuniaria hanno contribuito a configurare una pena illegale.
art. 337 cod. pen.
Il Tribunale lo aveva indicato come reato piu' grave (sulla base dell'accordo delle parti); la Cassazione ha ritenuto tale individuazione errata rispetto al parametro del piu' grave reato in rapporto all'elemento edittale.
art. 99 cod. pen.
Stabilisce i limiti massimi per l'aumento di pena dovuto alla recidiva; la Corte ha ritenuto che l'aumento praticato fosse superiore al massimo ammesso (due terzi) e quindi illegale.
art. 448 cod. proc. pen.
Prevede il motivo tassativo di ricorso per cassazione per "illegalita' di pena" con riferimento alle sentenze di applicazione della pena: la Corte ha fatto riferimento a questa norma per legittimare il controllo sulla pena pattuita.
art. 81 cod. pen. (comma finale)
Riferimento alla continuazione fra delitti e al concorso materiale/continuato: la Corte richiama la regola che il reato piu' grave va individuato sulla base dell'edittalita' e delle circostanze.
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la partecipazione e il concorso di persone nel quadro dei capi di imputazione; usato nel quadro descrittivo dei reati unificati.
art. 61, n. 11-quater cod. pen.
Richiamato nella motivazione come riferimento alle circostanze e ai profili valutativi usati dal Tribunale nella commisurazione della pena.
Giurisprudenza - Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Sez. U. n. 25939/2013; Sez. U. n. 74182 (ud. 31/03/2022, dep. 13/12/2022); Sez. U. n. 33040/2015
La Corte si e' richiamata ai principi di diritto consolidati dalle Sezioni Unite: criterio di individuazione del reato piu' grave (n. 25939/2013), distinzione tra illegalita' e illegittimita' della pena e conseguenze dell'illegalita' (annullamento senza rinvio quando l'accordo si rivela invalido).
Massime di principio
- In caso di continuazione, il reato "piu' grave" va individuato sulla base dell'edittalita' (pena minima/massima) e delle circostanze concrete: il giudice non puo' scegliere come reato piu' grave uno con minore cornice edittale se ciò comporta violazione dei limiti legali.
- Nelle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) il controllo di legittimita' in Cassazione e' ammesso per "illegalita' della pena" (art. 448, comma 2-bis c.p.p.): errori che producono una pena fuori dai limiti edittali integrano illegalita'.
- L'omissione di pene previste dalla norma (es. pena pecuniaria) o l'irrogazione di una pena detentiva inferiore al minimo edittale del reato piu' grave costituiscono elementi di "pena illegale".
- L'aumento per recidiva va calcolato nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge (art. 99 c.p.): non puo' essere applicata una maggiorazione superiore al massimo legale (due terzi per il comma 4), pena l'illegalita' della misura.
- Se la pena concordata risulta illegale, l'intero accordo di applicazione della pena puo' essere annullato senza rinvio e gli atti restituiti al giudice di merito per il prosieguo; in tali casi la procedura di patteggiamento non impedisce il sindacato di legittimita'.
- Distinguere "illegalita'" (pena fuori dalle cornici edittali per genere/specie/minimo/massimo) da "illegittimita'" (errori motivazionali o di applicazione che non modificano i limiti edittali): solo la prima giustifica l'annullamento senza rinvio per vizio dell'accordo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7005/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7007/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7009/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7011/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7015/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7016/2023 del 20/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →