Sentenza n. 991/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo n. 612/2025, depositata e resa pubblica il 11.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 13426/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 31.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero a riconoscere sulla carta elettronica del docente euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 612/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, complessivi euro 1.000 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte per un ulteriore termine di 60 giorni. Ha precisato che l'incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell'amministrazione; il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Ha inoltre applicato, a carico dell'amministrazione e a favore della ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 189, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato applicato per imporre all'amministrazione una penalità di mora, quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le condanne pecuniarie derivanti dalla legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche all'ottemperanza di altre condanne al pagamento di somme.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale base normativa del principio per cui le spese seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna dell'amministrazione è proponibile quando il titolo è passato in giudicato ed è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- In caso di mancata esecuzione spontanea del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, per l'ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus giudiziario obbligatorio, che non può essere rifiutato né paralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta, a richiesta, anche nell'ottemperanza di una condanna al pagamento di somme di denaro e può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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