Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25050/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza ex art. 310 c.p.p., deducendo la violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. per mancata retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare. Sosteneva che una precedente ordinanza custodia (G.I.P. 03/04/2019, eseguita 12/04/2019) relativa al procedimento n. 4375/2015 avrebbe dovuto essere sommata al periodo di custodia risultante dalla successiva ordinanza del 19/12/2019, poiché — secondo il ricorrente — gli elementi probatori della seconda ordinanza erano già disponibili al tempo della prima e tra i reati sussisterebbe una connessione qualificata (concorso/continuazione/connessione teleologica) connessa anche a fatti di associazione mafiosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto il ricorso generico e autosufficiente, privo del preciso allegato che dimostrasse che, a seguito della retrodatazione invocata, il termine massimo della custodia cautelare fosse già interamente decorso. Ha condiviso la motivazione del Tribunale di Catanzaro: non sussisteva una connessione qualificata tra i due delitti (tra loro distanti sette anni) e non risultava che, al momento della prima ordinanza, dagli atti fossero desumibili gli elementi indiziari che poi giustificarono la seconda ordinanza (la piattaforma indiziaria si era infatti consolidata successivamente, anche grazie a dichiarazioni di collaboratori). La Corte ha inoltre affermato che la valutazione sulla desumibilità dagli atti è questione di fatto non sindacabile in Cassazione se la motivazione è logica e coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p., comma 3

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure cautelari opera quando sussiste una "connessione qualificata" (concorso formale, continuazione o connessione teleologica) tra i fatti; può applicarsi anche tra procedimenti diversi se i fatti della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per la prima. Tuttavia, se non sussiste tale connessione qualificata o non sono desumibili dagli atti gli elementi giustificativi della seconda ordinanza, la retrodatazione non opera.

  • art. 12 c.p.p., comma 1 lett. b) e c)

    Richiamato per definire i casi di "connessione qualificata" rilevante ai fini della retrodatazione: la Corte sottolinea che non basta una connessione finale generica; occorre che rientri nello schema di legge (es. reati commessi per eseguire altri).

  • art. 173 disp. att. c.p.p. (richiamato come art. 173 d.a.)

    La Corte ha applicato il principio di sinteticità della motivazione del ricorso in cassazione, ritenendo che il ricorso non si confrontasse specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato e risultasse quindi generico e non autosufficiente.

  • art. 310 c.p.p.

    Norma processuale richiamata come titolo dell'istanza cui si riferiva il ricorso (istanza avanzata ex art. 310); la Corte ha esaminato il ricorso proposto avverso il rigetto di tale istanza ma ne ha dichiarato l'inammissibilità per le ragioni indicate (genericità, mancata allegazione dell'esaurimento dei termini).

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione dei termini di custodia cautelare occorre dimostrare o che sussista una connessione qualificata tra i reati (concorso formale, continuazione o connessione teleologica) oppure che gli elementi giustificativi della seconda ordinanza fossero effettivamente desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza.
  • La mera esistenza di una notizia di reato o di un rapporto finalistico generico tra fatti non è sufficiente a determinare la retrodatazione: la connessione deve essere qualificata e specificamente provata o desumibile dagli atti.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la genericità e la mancanza di allegazioni precise sulla scadenza dei termini possono determinarne l'inammissibilità.
  • La valutazione sulla 'desumibilità' degli elementi indiziari dalla prima ordinanza è, in larga misura, una valutazione di fatto e di merito che la Cassazione non riesamina se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.
  • Quando i provvedimenti cautelari concernono fatti commessi in epoche molto distanti tra loro, è difficile che venga riconosciuta una connessione teleologica idonea alla retrodatazione, salvo elementi obiettivi e precisi che colleghino le condotte in un medesimo disegno criminoso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.