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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 13241 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo a IRES e ILOR per il 1991. L'accertamento contestava l'indeducibilità di costi relativi a operazioni ritenute inesistenti, fatturate da quattro ditte considerate cartiere, nonché l'indebita deduzione di ulteriori costi non inerenti o non adeguatamente documentati. I tre motivi di ricorso riguardavano: la carenza di motivazione sui recuperi minori; l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulle fatture per operazioni inesistenti; la violazione delle regole sull'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza d'appello aveva motivato anche sui costi non inerenti o non documentati, valorizzando elementi quali l'assenza di dati identificativi degli automezzi, la mancanza della firma del gestore sui documenti dei carburanti, l'omessa indicazione del fruitore nelle ricevute di ristorazione e la non riferibilità di alcuni beni all'attività produttiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancanza del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. Il terzo motivo è stato respinto perché l'Ufficio aveva fornito plurimi indizi qualificati sull'inesistenza delle operazioni, tra cui le dichiarazioni dei fornitori, l'assenza o inattendibilità delle scritture contabili, l'irrisorio volume d'affari, l'indisponibilità di automezzi coerenti con i servizi fatturati, le modalità di pagamento e l'esito del procedimento penale. Di conseguenza, spettava alla contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni, prova ritenuta non fornita. La società è stata inoltre condannata al pagamento di 7.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Indicazione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

    La sentenza non è nulla per carenza di motivazione quando il giudice esamina e motiva, anche sinteticamente, gli elementi essenziali delle contestazioni; nel caso concreto, la motivazione sui recuperi minori è stata ritenuta sufficiente.

  • Art. 360, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    Il motivo di ricorso per cassazione deve dimostrare uno specifico errore nell'interpretazione o applicazione della norma giuridica; la Corte ha escluso che vi fosse violazione delle regole sull'onere della prova.

  • Art. 360, n. 4, c.p.c.

    Nullità della sentenza o del procedimento

    La nullità per difetto di motivazione richiede una carenza motivazionale effettiva e rilevante, non ravvisabile quando la decisione consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

  • Art. 360, n. 5, c.p.c.

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    La censura motivazionale deve individuare puntualmente il fatto decisivo trascurato o la contraddizione rilevante; nel caso esaminato il motivo è stato dichiarato inammissibile anche per l'assenza del momento di sintesi richiesto.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Formulazione del quesito di diritto e del momento di sintesi

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, i motivi fondati su violazioni di legge o vizi di motivazione dovevano essere accompagnati da un quesito o da un momento di sintesi specifico; la loro mancanza può determinare l'inammissibilità.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda

    In presenza di elementi presuntivi qualificati forniti dall'Amministrazione sull'inesistenza delle operazioni, l'onere si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare l'effettività delle operazioni contestate.

  • Art. 2729 c.c.

    Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice

    Gli indizi possono fondare la decisione quando siano gravi, precisi e concordanti. Le anomalie relative ai fornitori e alla documentazione sono state ritenute indizi qualificati sufficienti a sostenere il recupero fiscale.

Massime di principio

  • In materia di costi dedotti, la mera esistenza formale della fattura non dimostra da sola l'effettività dell'operazione: il contribuente deve poter documentare concretamente la prestazione, il pagamento, la riferibilità all'attività e la coerenza economica.
  • Quando l'Amministrazione fornisce una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti sull'inesistenza delle operazioni, come l'assenza di strutture o mezzi adeguati del fornitore, scritture contabili inattendibili, dichiarazioni degli stessi fornitori o anomalie nei pagamenti, spetta al contribuente offrire una prova contraria puntuale.
  • Le anomalie documentali, quali fatture prive di dati essenziali, mancata indicazione dell'automezzo o del fruitore, assenza di firme richieste e descrizioni generiche, possono giustificare il disconoscimento della deduzione se valutate insieme agli altri elementi del caso.
  • Una sentenza tributaria non è nulla per difetto di motivazione se espone in modo comprensibile le ragioni della decisione, anche senza rispondere analiticamente a ogni singola argomentazione difensiva.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere formulati in modo tecnicamente specifico, indicando chiaramente la norma violata, il fatto decisivo o il vizio motivazionale; la genericità o la mancanza degli elementi richiesti può comportare l'inammissibilità.

Testo integrale

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