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Sentenza

Sentenza n. 13288/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202606609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia della Prefettura e del Ministero dell'Interno sull'istanza di ammissione al circuito nazionale di accoglienza, presentata in occasione della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale. Il TAR ha ritenuto documentata la qualità di richiedente protezione internazionale e ha escluso la necessità di ulteriori accertamenti istruttori sul punto. L'Amministrazione, pur a fronte di un'istanza ritualmente presentata, non ha adottato entro il termine di legge un provvedimento espresso. La difesa amministrativa non è stata ritenuta idonea a giustificare l'inerzia: l'obbligo di assicurare l'accoglienza ha carattere immediato, non è comprimibile per carenze organizzative o indisponibilità temporanea di posti e non può essere sostituito dall'inserimento in una lista d'attesa. Il ricorrente ha inoltre contestato, implicitamente, la rilevanza dell'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità, che il giudice ha ritenuto necessarie soltanto per le misure particolari destinate alle persone vulnerabili e non per l'accesso ordinario all'accoglienza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il silenzio dell'Amministrazione. Ha ordinato a Prefettura e Ministero dell'Interno di adottare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, un provvedimento espresso sull'istanza di accoglienza. In caso di ulteriore inerzia, previa istanza del ricorrente dopo la scadenza del termine, il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega formale a un funzionario, per provvedere entro i successivi trenta giorni. Il Collegio ha ritenuto che il d.lgs. n. 142/2015 imponga specifici obblighi di predisposizione ed erogazione dell'accoglienza e che il generale dovere di conclusione del procedimento richieda un provvedimento espresso. Le esigenze organizzative possono incidere sulle modalità dell'accoglienza, ma non giustificarne la mancata attivazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione di euro 991,90 oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Disciplina l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e impone all'Amministrazione specifici obblighi di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza.

  • artt. 9 e 11 d.lgs. n. 142/2015

    a fronte dell’istanza di accesso in una struttura di accoglienza, presentata da un cittadino straniero richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione, una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015

    Individuano le strutture nelle quali deve essere disposta l'accoglienza quando il richiedente possiede i requisiti di legge.

  • art. 17 d.lgs. n. 142/2015

    Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

    Le condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità sono richieste per l'accesso alle particolari misure destinate alle persone vulnerabili, non costituiscono un presupposto generale per l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza.

  • art. 2, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Impone il dovere generale di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 97 Cost.

    Il silenzio protratto sull'istanza, in violazione dell'obbligo di provvedere, contrasta con il principio di buon andamento dell'amministrazione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • L'Amministrazione competente, ricevuta l'istanza di ammissione all'accoglienza da parte di un richiedente protezione internazionale e verificata la sussistenza dei requisiti di legge, deve adottare un provvedimento espresso e disporre l'accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015.
  • L'obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere escluso o differito per indisponibilità temporanea di posti, carenze organizzative o altre difficoltà meramente amministrative.
  • L'inserimento del richiedente in una lista d'attesa è un atto interlocutorio e non adempie l'obbligo dell'Amministrazione di definire l'istanza e attivare l'accoglienza.
  • Le esigenze organizzative dell'Amministrazione possono incidere sulle modalità concrete di erogazione dell'accoglienza, ma non possono giustificarne la mancata attivazione.
  • L'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità non impedisce l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza, poiché tale requisito riguarda soltanto le particolari misure previste per le persone portatrici di esigenze specifiche.
  • In caso di persistente inerzia successiva alla condanna a provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento alla previa istanza dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

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