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Sentenza

Sentenza n. 514/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della determina prot. 2049 del 02.02.2026 con cui la CUC Unione dei Comuni Montedoro ha aggiudicato in via definitiva la procedura aperta per l’affidamento del servizio biennale di igiene urbana e ambientale del Comune di Sava (Gara Ponte - CIG B77F8C4B7D) alla società Monteco S.p.a. per un importo contrattuale di € 3.277.658,77 iva esclusa; - del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerte a cui è stata sottoposta l’offerta della concorrente Monteco S.p.a.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, i verbali di gara nella parte in cui la Commissione non ha escluso l’offerta economica della Monteco S.p.a. per indeterminatezza e contrasto con la lex specialis, e comunque per avere assegnato alla predetta offerta economica un punteggio superiore a quello assegnato al RTI composto da Gial S.r.l. e Impregico S.p.a.; - in subordine e ove occorra, del disciplinare di gara, punto 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell’offerta economica; e per la declaratoria del diritto delle società ricorrenti, mandataria e mandante del costituendo RTI, ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto in quanto titolari dell’offerta economicamente più vantaggiosa; per la declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato e con espressa istanza di subentro.

Giustizia amministrativa202600244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio biennale di igiene urbana e ambientale del Comune di Sava e atti connessi, inclusa la valutazione dell'offerta economica dell'aggiudicataria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, seconde classificate nella graduatoria finale e prime per il punteggio tecnico, hanno contestato l'aggiudicazione alla controinteressata deducendo violazione della lex specialis, errore sui presupposti ed eccesso di potere, nonché violazione dei principi del risultato, di fiducia, buona fede e par condicio. In particolare, hanno sostenuto che l'aggiudicataria avesse calcolato il ribasso percentuale prendendo a riferimento soltanto l'importo delle voci ritenute ribassabili, al netto dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, anziché l'intero prezzo a base d'asta. Tale modalità avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio economico sovrastimato, benché l'offerta dell'aggiudicataria fosse nel complesso più onerosa di quella delle ricorrenti. In via subordinata è stata censurata la disciplina di gara, ove interpretata nel senso di attribuire il punteggio sulla sola parte variabile del canone. Le ricorrenti avevano inoltre proposto domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., successivamente rinunciata in camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta la modalità di calcolo indicata dalle ricorrenti: il ribasso deve essere determinato in rapporto all'intero prezzo a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, pur potendo essere applicato soltanto alle voci ribassabili. La disciplina di gara richiedeva infatti l'indicazione del prezzo complessivo del servizio, del ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta e, separatamente, dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza. L'erroneo calcolo dell'aggiudicataria non comportava però l'esclusione, perché il disciplinare non prevedeva tale sanzione, l'offerta era completa e l'errore non rendeva incerto il suo contenuto. L'errore imponeva tuttavia di correggere la valutazione economica: la commissione aveva attribuito il punteggio sulla base del solo ribasso nominale, senza verificarne la correttezza, con conseguente sovrastima del punteggio dell'aggiudicataria e illegittimità dell'aggiudicazione. Il giudice ha annullato l'aggiudicazione e dichiarato il diritto delle ricorrenti a conseguire l'aggiudicazione, subordinatamente alle eventuali ulteriori verifiche di competenza della stazione appaltante. La domanda di inefficacia e subentro non è stata esaminata come conseguenza necessaria dell'annullamento e della dichiarazione del diritto all'aggiudicazione. Spese integralmente compensate per la peculiarità delle questioni interpretative.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    "l’importo posto a base di gara" è comprensivo dei costi della manodopera; il ribasso complessivo può riguardare anche tali costi, salva la dimostrazione di una diversa organizzazione aziendale

    L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera; il ribasso percentuale complessivo deve essere rapportato all'importo totale, mentre l'eventuale riduzione dei costi della manodopera deve essere giustificata dall'operatore economico.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla verifica dell'anomalia e alla dimostrazione che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso agli atti è stata rinunciata dalle ricorrenti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nelle gare pubbliche, quando la lex specialis richiede un ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta, la percentuale deve essere rapportata all'intero importo posto a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, anche se il ribasso può essere applicato soltanto alle voci effettivamente ribassabili.
  • La non ribassabilità o la tendenziale non ribassabilità di una voce di costo non ne esclude la rilevanza ai fini della valutazione complessiva dell'offerta economica, poiché tale voce può incidere sull'importo totale effettivamente offerto.
  • L'erronea indicazione o quantificazione della percentuale di ribasso non determina l'esclusione quando l'offerta contiene tutti gli elementi richiesti dalla lex specialis, il suo contenuto effettivo è comunque certo e manca una specifica previsione della sanzione espulsiva; l'errore può tuttavia imporre la rideterminazione del punteggio.
  • La commissione di gara non può attribuire il punteggio economico sulla base del ribasso nominalmente dichiarato senza verificarne la correttezza rispetto ai criteri della lex specialis, soprattutto quando il metodo adottato può premiare un'offerta complessivamente più onerosa.
  • L'annullamento dell'aggiudicazione può accompagnarsi alla dichiarazione del diritto del concorrente ricorrente a conseguire l'aggiudicazione, quando dagli atti risulti che, applicando correttamente i criteri di gara, esso avrebbe dovuto prevalere, fatte salve le ulteriori verifiche di competenza della stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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