Sentenza del 20/11/2015 n. 23776 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava cartelle di pagamento derivanti da un avviso di accertamento relativo all'anno 1998, con cui erano stati contestati alla società maggiori ricavi e costi non riconosciuti, imputando il maggior reddito anche ai soci per trasparenza. I contribuenti sostenevano che la posizione fosse stata definita mediante una procedura di accertamento con adesione e un successivo verbale di contraddittorio, nel quale sarebbe stato concordato l'annullamento di una parte del maggior reddito. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto, invece, che la procedura non si fosse perfezionata, poiché non erano stati sottoscritti l'atto definitivo di adesione né effettuati i versamenti richiesti dalla legge; pertanto, l'avviso di accertamento, non tempestivamente impugnato, era divenuto definitivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'istanza di accertamento con adesione producesse soltanto la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare l'accertamento e non ne determinasse l'inefficacia. Il verbale di contraddittorio costituiva una mera intesa preliminare e non una definizione perfezionata, mancando sia la sottoscrizione dell'atto di adesione sia il pagamento delle somme dovute. Di conseguenza, l'avviso di accertamento era rimasto valido e, non essendo stato tempestivamente impugnato, le cartelle non potevano essere contestate per vizi sostanziali dell'accertamento presupposto. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando i ricorsi originari dei contribuenti. I resistenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro oltre accessori; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40
È la disposizione richiamata per l'accertamento del maggior reddito d'impresa della società e la conseguente imputazione ai soci.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6
La presentazione dell'istanza comporta la sospensione per novanta giorni del termine per impugnare l'accertamento.
L'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per proporre ricorso, ma non rende inefficace l'avviso e non sostituisce il perfezionamento dell'accordo.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 7
L'accordo deve essere formalizzato mediante un atto sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato.
Una discussione o un verbale interlocutorio non bastano: la definizione deve risultare da un atto formale sottoscritto dalle parti.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8
Il contribuente deve versare le somme dovute entro venti giorni dalla redazione dell'atto.
Il pagamento previsto dalla definizione è un passaggio necessario per il perfezionamento dell'adesione.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 9
L'avviso di accertamento perde efficacia soltanto al perfezionamento della definizione.
L'avviso resta efficace fino alla conclusione completa della procedura, inclusi gli adempimenti formali e il versamento dovuto.
D.P.R. n. 546 del 1992, art. 19
La contestazione della cartella di pagamento non può normalmente essere utilizzata per dedurre vizi sostanziali di un atto presupposto ormai definitivo per mancata impugnazione tempestiva.
Art. 111 della Costituzione e art. 276 c.p.c.
La Corte richiama il principio della ragione più liquida, secondo cui la controversia può essere decisa sulla questione di più agevole soluzione senza esaminare tutte le altre questioni.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione non equivale ad accettazione o annullamento dell'accertamento: produce principalmente la sospensione temporanea del termine per impugnare.
- Un verbale di contraddittorio o un'intesa preliminare non perfezionano l'adesione se non sono seguiti dall'atto formale sottoscritto e dal pagamento delle somme dovute nei termini di legge.
- Finché la procedura di adesione non è perfezionata, l'avviso di accertamento conserva la propria efficacia; se non viene impugnato entro il termine, diventa definitivo.
- La cartella di pagamento non è, di regola, la sede per contestare il merito dell'accertamento presupposto quando quest'ultimo è divenuto definitivo.
- In presenza di un accordo solo parziale o ancora subordinato alla produzione di documenti, non si può presumere l'annullamento dell'accertamento né delle cartelle: occorre verificare il perfezionamento formale dell'intera procedura.
- Il contribuente deve monitorare autonomamente la scadenza del termine per ricorrere: l'avvio delle trattative con l'amministrazione non elimina il rischio di decadenza se l'adesione non si conclude.
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