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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27739/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non poteva escludersi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, dall'altro, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato, valorizzando elementi negativi e reputando equo il trattamento sanzionatorio, peraltro già vicino al minimo edittale. Il secondo motivo è stato giudicato generico e meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte d'appello con argomenti non viziati.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione immune da vizi logici o giuridici; nel caso concreto il diniego era già stato adeguatamente vagliato dalla corte di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito omette o manifesta illogicamente la valutazione degli elementi rilevanti; qui la motivazione è stata ritenuta adeguata.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, che nel caso è stata esclusa.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il diniego delle circostanze attenuanti generiche non può essere utilmente censurato quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, fondata su elementi negativi e su una pena già contenuta entro limiti prossimi al minimo edittale.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo ove la motivazione del giudice di merito presenti vizi logici o giuridici; non sono ammissibili censure meramente reiterative o assertive.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni già decise in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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