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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18628/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La curatela di una società fallita impugnava una cartella di pagamento emessa per euro 38.970,61 a titolo di sanzioni per tardivo versamento di ritenute d’acconto relative all’anno d’imposta 2008. La cartella era stata ritenuta tardiva dal giudice di primo grado per asserita decadenza ex art. 20 d.lgs. n. 472/1997, perché notificata oltre il 31 dicembre 2013. In appello, invece, la CTR aveva qualificato l’atto come iscrizione a ruolo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 17, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, escludendo la necessità di previa contestazione. In Cassazione la curatela deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 20 d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che non dovesse applicarsi il termine decadenziale quinquennale e che, in ogni caso, non fosse rispettato il termine per l’esecutività del ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha confermato che, trattandosi di sanzioni per omesso o ritardato pagamento emerse da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, era legittima l’irrogazione mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione ai sensi dell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 472/1997. Di conseguenza, ai fini della tempestività della cartella e del ruolo, trovava applicazione il termine di decadenza quinquennale dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997, entro il quale il ruolo deve essere reso esecutivo. La CTR aveva correttamente accertato che tale termine era stato rispettato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato può dare origine all’iscrizione a ruolo delle sanzioni per tardivo o omesso pagamento emerse dalla liquidazione.

  • art. 17, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche se risultanti da liquidazioni ex artt. 36-bis e 36-ter, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione.

  • art. 20 d.lgs. n. 472/1997

    Gli atti di irrogazione delle sanzioni devono essere notificati entro cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi; per i ruoli ex art. 17, comma 3, entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    La ricorrente lo invocava nel quadro della dedotta decadenza, ma la Corte fonda la decisione sul combinato disposto degli artt. 17 e 20 d.lgs. n. 472/1997.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della soccombente.

  • art. 370, comma 1, cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla mera nota di costituzione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’eventuale partecipazione all’udienza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi che emergano da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 472/1997.
  • Quando le sanzioni sono iscritte a ruolo ex art. 17, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, la tempestività della cartella si valuta applicando il termine decadenziale di cui all’art. 20 d.lgs. n. 472/1997, che richiede la notifica dell’atto o la resa esecutiva del ruolo entro cinque anni dalla violazione o nel diverso termine di accertamento del tributo.
  • La cartella non è tardiva se il ruolo relativo a sanzioni per tardivo pagamento viene reso esecutivo entro il termine quinquennale previsto dalla disciplina sulle sanzioni amministrative tributarie.
  • In presenza di iscrizione a ruolo fondata su liquidazione automatizzata, il giudice di merito che applichi gli artt. 17 e 20 d.lgs. n. 472/1997 conformemente al loro coordinamento normativo non incorre in violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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