Cassazione Civile, Sentenza n. 2608/2020 del 05/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La contribuente aveva impugnato, con tre ricorsi riuniti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Parma, il diniego dell’Agenzia del Territorio dell’11 dicembre 2008 di revisione della rendita catastale di cinque parcheggi in autosilos, classificati in D/8, e gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007 e 2008 emessi dalla concessionaria comunale. Sosteneva che gli immobili dovessero essere classificati in E/3, con conseguente esenzione dall’ICI ai sensi dell’art. 7, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992. La CTP accolse i ricorsi. La concessionaria e l’Amministrazione finanziaria proposero appelli separati; la CTR del Lazio, con sentenza n. 885/2014 depositata il 12 maggio 2014, accolse gli appelli quanto alla classificazione D/8, ma escluse le sanzioni perché gli immobili erano già iscritti in tale categoria e dotati di rendita, sicché non sussisteva l’obbligo di presentare la dichiarazione ICI. In Cassazione la contribuente formulò sei motivi: 1) nullità per mancata integrazione del contraddittorio in appello nei confronti del Comune di Parma; 2) improcedibilità dell’appello autonomo della concessionaria per mancata riunione con quello dell’Agenzia delle Entrate; 3) formazione del giudicato interno sulle eccezioni relative agli avvisi non accolte o assorbite in primo grado e non riproposte; 4) motivazione apparente; 5) violazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 163/2006, per avere ritenuto incompatibile con la categoria E/3 la gestione imprenditoriale privata di un’opera destinata anche a pubblico servizio; 6) omessa pronuncia sulla possibilità di modificare il classamento mediante una nuova procedura Docfa quando la situazione originariamente dichiarata non fosse veritiera.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e sei i motivi. Il primo è infondato perché il Comune non era parte del giudizio relativo alla revisione della rendita catastale e, nei giudizi sugli avvisi ICI, era rimasto contumace in primo grado: non ricorrevano quindi i presupposti per notificargli l’appello relativo al diverso giudizio catastale o per integrare il contraddittorio. Il secondo è infondato: i due appelli erano tempestivi e, sebbene formalmente non riuniti, erano stati trattati, discussi e decisi contemporaneamente dallo stesso collegio con motivazioni e dispositivi identici; l’omessa riunione non comportava improcedibilità. Il terzo è manifestamente infondato: le questioni ed eccezioni non accolte o assorbite che la contribuente intendeva mantenere dovevano essere riproposte in appello dalla contribuente appellata, anche mediante appello incidentale condizionato; la mancata riproposizione ha comportato la rinuncia al riesame di quei profili, senza estinguere la pretesa tributaria dell’Amministrazione. Il quarto è infondato perché la motivazione della CTR, pur sintetica, esponeva le ragioni della classificazione D/8 e non presentava un’anomalia motivazionale rilevante ai fini della cassazione. In particolare, rilevavano l’autonomia funzionale e reddituale degli autosilos e la natura commerciale dell’attività, nonostante la costruzione su suolo pubblico in concessione e la presenza di vincoli tariffari. Il quinto è infondato: la destinazione dell’attività anche a pubblico servizio non era decisiva per l’inquadramento catastale in D/8. Il sesto è infondato perché la classificazione degli autosilos in D/8 implicava il rigetto della domanda di revisione del classamento e integrava quindi una pronuncia implicita, pur in assenza di una risposta espressa sulla nuova procedura Docfa. La Corte ha condannato la ricorrente a pagare alla concessionaria costituita 7.500 euro per spese, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
Nel caso di specie i due appelli, pur non essendo stati riuniti, sono stati trattati, discussi e decisi contemporaneamente con identiche motivazioni e dispositivi.
La mancata riunione formale di impugnazioni separate contro la stessa sentenza non determina improcedibilità quando esse abbiano avuto, in concreto, uno svolgimento unitario e siano state decise contestualmente.
art. 56 del d.lgs. n. 546/1992
Avuto riguardo alla struttura del processo tributario, tutti i motivi di impugnazione dell’avviso di accertamento fatti valere dalla Gespar spa nel ricorso introduttivo del giudizio incardinato presso la Commissione Tributaria Provinciale,(in particolare le censure relative alla motivazione dell’avviso, alla mancata soggettività passiva ai fini ICI le obiettive condizioni di incertezza di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3), non accolti o assorbiti dalla sentenza,avrebbero dovuto essere riproposti non dall’ente impositore appellante, resistente nel giudizio di primo grado, ma, attraverso l’appello incidentale condizionato, dal contribuente appellato, ricorrente nel giudizio di primo grado.
Nel processo tributario, le questioni e le eccezioni non accolte o assorbite in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello dall’appellato che intenda mantenerle; in difetto si intendono rinunciate.
artt. 346 e 329 c.p.c.
Il giudicato interno si è quindi formato non sulle pretesa di PGE di non applicazione del tributo ICI ma sulla decadenza di Gespar spa, derivante da r una presunzione di rinuncia del diritto al riesame dei profili di censura dell’avviso di accertamento non esaminati dal giudice di primo grado.
La mancata riproposizione in appello delle censure non esaminate in primo grado produce la rinuncia al riesame di tali profili e la conseguente formazione del giudicato interno su di essi, non una rinuncia dell’ente alla pretesa tributaria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie che ne compromettono l’esistenza o la comprensibilità nei termini indicati; la mera insufficienza della motivazione non è denunciabile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Nel caso di specie la sentenza non è connotata da tali deficienze in quanto la CTR, sia pur con motivazione stringata, ha dato conto degli elementi e delle ragioni dell’inquadramento in categoria D/8 anzichè E/3 dell’area adibita a parcheggio con conseguente inapplicabilità del regime di esonero dall’ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. b).
Una motivazione sintetica soddisfa l’obbligo motivazionale quando rende riconoscibili gli elementi e le ragioni essenziali che sorreggono la decisione.
art. 36 del d.lgs. n. 546/1992
Nel caso di specie la sentenza non è connotata da tali deficienze in quanto la CTR, sia pur con motivazione stringata, ha dato conto degli elementi e delle ragioni dell’inquadramento in categoria D/8 anzichè E/3 dell’area adibita a parcheggio con conseguente inapplicabilità del regime di esonero dall’ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. b).
La motivazione della sentenza tributaria non è apparente se espone, anche sinteticamente, gli elementi e le ragioni che fondano la classificazione adottata e la conseguente decisione tributaria.
art. 7, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992
Nel caso di specie la sentenza non è connotata da tali deficienze in quanto la CTR, sia pur con motivazione stringata, ha dato conto degli elementi e delle ragioni dell’inquadramento in categoria D/8 anzichè E/3 dell’area adibita a parcheggio con conseguente inapplicabilità del regime di esonero dall’ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. b).
Nel caso esaminato, l’esonero dall’ICI invocato in relazione alla categoria E/3 non era applicabile agli autosilos classificati in D/8.
art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006
In particolare i giudici di seconde cure, uniformandosi al consolidato indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 20026/15, n. 7868/2016, n. 4223/2019) e facendo riferimento al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, hanno attribuito valenza decisiva all’autonomia funzionale e reddituale degli autosilos e all’attività di natura commerciale della società pur essendo la stessa svolta in manufatti eretti su suolo pubblico dato in concessione ed pur in presenza di vincoli tariffari approvati dall’ente pubblico.
Ai fini della classificazione catastale degli autosilos, assumono rilievo decisivo l’autonomia funzionale e reddituale dei manufatti e la natura commerciale dell’attività; la costruzione su suolo pubblico in concessione e l’esistenza di vincoli tariffari non escludono, nel caso deciso, l’inquadramento in D/8.
art. 143 del d.lgs. n. 163/2006
La Corte ha in ogni caso correttamente ritenuto ininfluente, ai fini dell’inquadramento catastale dell’area di parcheggio in D/8, la destinazione dell’attività, gestita dalla Gespar spa in forma imprenditoriale, anche ad pubblico servizio
La destinazione dell’attività anche a pubblico servizio non è determinante per la classificazione catastale dell’area di parcheggio quando l’attività è gestita in forma imprenditoriale.
art. 112 c.p.c.
Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi ” ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia “(Cass. 20311/2011, 24155/2017).
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con la domanda o la pretesa non esaminata espressamente, dovendosi ravvisare in tal caso un rigetto implicito.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, le questioni e le eccezioni non accolte o assorbite in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello dall’appellato che intenda mantenerle; la loro mancata riproposizione determina la rinuncia al riesame di tali profili, senza comportare rinuncia dell’Amministrazione alla pretesa tributaria.
- La mancata riunione formale di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza non determina improcedibilità quando i gravami siano stati trattati e decisi contestualmente, con svolgimento sostanzialmente unitario.
- La censura di motivazione può essere accolta in sede di legittimità solo in presenza di un’anomalia che incida sull’esistenza o sulla comprensibilità della motivazione; non è sufficiente una mera insufficienza argomentativa.
- Non ricorre omessa pronuncia se la decisione contiene una statuizione implicita di rigetto, perché la domanda non esaminata espressamente è incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
- Ai fini della classificazione catastale degli autosilos, rilevano l’autonomia funzionale e reddituale e la natura commerciale dell’attività; non sono di per sé decisive né la realizzazione su suolo pubblico dato in concessione, né l’esistenza di vincoli tariffari, né la destinazione dell’attività anche a pubblico servizio.
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