Cassazione Penale, Sentenza n. 46243/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/07/2022 del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato i ricorsi diretti a dichiarare l'illegittimità e ad annullare gli ordini di esecuzione del sequestro preventivo adottati dal P.M. il 21/04/2022 e il 21/06/2022. Il ricorrente deduce che, secondo il Tribunale di Brindisi (provv. 26/04/2022), la sospensione dell'esecuzione delle decisioni di accoglimento del P.M. opera sino alla definitività della decisione per combinato disposto degli artt. 310 e 322-bis c.p.p.; nonostante ciò il P.M. avrebbe eseguito comunque il sequestro prima della definitività, rendendo illegittima l'esecuzione. In subordine il ricorrente chiedeva la rimessione alle Sezioni Unite per dirimere l'interpretazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che l'interesse era venuto meno in seguito alla pronuncia di questa Corte del 23/09/2022 (R.G. 19346/2022) relativa all'ordinanza del 13/04/2022 del Tribunale del riesame di Brindisi, che ha reso definitiva la questione. Inoltre la Corte ha precisato che l'emersione di nuovi elementi successivi alla proposizione del ricorso, non imputabili a colpa, non giustifica l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. né la condanna alle spese in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310, terzo comma, cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata come base per sostenere che la sospensione degli effetti di una decisione impugnata opera fino alla definitività anche quando la decisione riguarda misure cautelari; esiste un contrasto giurisprudenziale sull'applicabilità alle misure reali, ma il Tribunale di Brindisi l'aveva ritenuta applicabile.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Richiamato in combinato disposto con l'art. 310 per sostenere che l'esecuzione degli ordini di esecuzione del sequestro è sospesa fino alla definitività delle decisioni impugnate.
art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
Limita la trattazione dei motivi alle esigenze strettamente necessarie per la motivazione, disposizione richiamata dalla Corte rispetto ai limiti dell'atto di impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla sanzione per impugnazioni temerarie o maliziose: la Corte ha stabilito che l'emersione di nuovi elementi non conosciuti al momento della proposizione del ricorso e non dovuti a colpa non giustifica l'applicazione della sanzione né la condanna a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se nel corso dei giudizi collegati interviene una pronuncia che rende definitiva la questione sostanziale, l'interesse ad impugnare può venire meno e il ricorso in Cassazione risultare inammissibile per mancato interesse.
- Il combinato disposto degli artt. 310 e 322-bis c.p.p. può essere invocato per sostenere la sospensione dell'esecuzione di provvedimenti cautelari fino alla definitività delle decisioni; tuttavia esiste contrasto giurisprudenziale circa l'applicabilità alle misure reali (sequestro preventivo), e la questione può richiedere pronuncia delle Sezioni Unite.
- Chi contesta l'esecuzione di un provvedimento cautelare deve verificare tempestivamente lo stato di definitività delle decisioni collegate: se la decisione diventa definitiva prima della pronuncia sulla impugnazione, l'impugnazione può perdere efficacia.
- L'emergere successivo di nuovi elementi non imputabili a colpa non comporta automaticamente responsabilità o sanzione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la mancata conoscenza di fatti sopravvenuti non equivale a impugnazione temeraria.
- In presenza di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti riguardo alla sospensione degli effetti delle decisioni su misure cautelari, valutare la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite per ottenere un principio di diritto vincolante.
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