Sentenza n. 377/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 717/2024 pronunciata dal Tribunale di Caltagirone;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva riconosciuto il diritto alla costituzione della Carta elettronica per complessivi € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 717 del 26 novembre 2024 del Tribunale di Caltagirone, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla costituzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, nella misura di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.500,00 oltre accessori, e aveva condannato il Ministero ad adottare ogni atto necessario a consentirne il godimento. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 27 novembre 2024. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato prova dell’esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo mediante il pagamento delle somme riconosciute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo azionato era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all’Amministrazione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha provato di avere eseguito la pronuncia, sussistevano i presupposti dell’azione prevista dagli artt. 112 ss. c.p.a. Il Collegio ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’ufficio dotato della necessaria professionalità, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inerzia.
artt. 112 ss. c.p.a.
Costituiscono il fondamento dell’azione di ottemperanza, esperibile in presenza di un giudicato non eseguito dall’amministrazione.
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione deve decorrere prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine era decorso inutilmente.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e l’amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato impone il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e fissare contestualmente le modalità sostitutive per il caso di ulteriore inerzia.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell’amministrazione inadempiente, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- L’attività svolta quale commissario ad acta da un dirigente dell’amministrazione resistente può essere ritenuta compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, in tal caso, non dà luogo al riconoscimento di uno specifico compenso.
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