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Sentenza

Sentenza n. 1728/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - dell'atto dirigenziale del 12.08.2021, notificato mediante pec il 23 agosto 2021 tramite il SUAP, con il quale è stata comunicata la definizione della Pratica edilizia n. --OMISSIS- del -OMISSIS- contenente il diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art.209 della legge regionale toscana n.65/2014; - della comunicazione ex art.10 bis della legge n.241/1990 del 30 dicembre 2020 notificata successivamente a destinatario errato ed appresa solo successivamente alla notifica dell'atto di cui al precedente punto; - nonché di ogni altro atto connesso e conseguente, comunque, non noto.

Giustizia amministrativa202200284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo a una serra agricola, nonché il precedente preavviso di diniego

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale di accertamento di conformità relativo a una serra di circa 2.679 mq realizzata nel 2011 su area agricola. La struttura, inizialmente comunicata come serra stagionale temporanea, era costituita da elementi metallici, pannelli trasparenti e ancoraggi mediante montanti imbullonati a uno zoccolo interrato in calcestruzzo, poggiante su longarine di acciaio, con ulteriori rinforzi cementizi. Il Comune aveva già qualificato l’intervento come nuova costruzione abusiva, soggetta a permesso di costruire e ad autorizzazione sismica, adottando nel 2013 un’ordinanza di demolizione, impugnata in un distinto giudizio poi dichiarato perento. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della disciplina regionale sulle serre temporanee e sull’edilizia libera, sostenendo che il manufatto fosse legittimo ab origine o comunque riconducibile agli interventi consentiti per le serre agricole precarie. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 2-bis e 3 della l. 241/1990 e dell’art. 209 della l.r. Toscana n. 65/2014, nonché sviamento, travisamento, carenza istruttoria, motivazione contraddittoria e manifesta ingiustizia, lamentando la tardiva definizione del procedimento e sostenendo che una tempestiva valutazione del Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale avrebbe consentito la regolarizzazione del manufatto. Il diniego era motivato dall’assenza, al momento della realizzazione e della richiesta di sanatoria, di un programma aziendale approvato che prevedesse il manufatto, non potendo tale requisito essere integrato mediante approvazione postuma.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a contestare l’abusività del manufatto già accertata con l’ordinanza di demolizione del 2013, divenuta non più riformabile per la perenzione del relativo giudizio. È stato comunque ritenuto infondato nel merito: la serra non presentava caratteristiche di struttura leggera e amovibile, poiché era stabilmente ancorata al suolo mediante fondazioni, calcestruzzo e longarine, con conseguente modifica della morfologia dei luoghi e necessità del titolo edilizio. Inoltre, non risultava provata l’effettiva stagionalità, poiché il manufatto era rimasto in sito dal 2011 almeno fino all’avvio della demolizione nel 2025. Per rientrare nell’edilizia libera, una serra deve essere priva di opere in muratura o di fondazioni incompatibili con la semplice amovibilità ed essere effettivamente rimossa e reinstallata periodicamente; non è sufficiente la mera attitudine astratta alla rimozione. Il secondo motivo è stato respinto. Il silenzio sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 ha valore legale tipico di rigetto e non consente di invocare un legittimo affidamento sulla definizione favorevole della pratica. Inoltre, il Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale costituisce parte integrante della disciplina urbanistica delle aree agricole; la sua mancanza al momento della realizzazione determina un difetto sostanziale di conformità urbanistica, non superabile mediante approvazione postuma. Il diniego è pertanto legittimo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata

    Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità ha valore legale tipico di rigetto, con effetti equivalenti a un diniego espresso.

  • art. 209 l.r. Toscana n. 65/2014

    Costituisce la base regionale del procedimento di rilascio del permesso di costruire in sanatoria oggetto del diniego impugnato.

  • art. 41, comma 8, l.r. Toscana n. 1/2005

    È richiamato quale disciplina regionale applicabile ai manufatti precari agricoli e ai requisiti delle strutture temporanee.

  • artt. 7 e 8 DPGR Toscana n. 5/R del 2007

    Sono richiamati per stabilire i requisiti delle serre e dei manufatti agricoli temporanei, in particolare la struttura leggera e l’ancoraggio semplice al terreno.

  • art. 78 l.r. Toscana n. 1/2005

    È indicato quale fondamento dell’obbligo di permesso di costruire per l’intervento non qualificabile come manufatto precario o serra temporanea.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Riguarda il preavviso di diniego comunicato nel procedimento di sanatoria, la cui legittimità è stata contestata dalla ricorrente.

  • artt. 1, 2, 2-bis e 3 l. 241/1990

    Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, ai tempi del procedimento, al danno da ritardo e all’obbligo di motivazione, ma le relative censure sono state respinte.

Massime di principio

  • Una serra agricola può essere sottratta all’obbligo del titolo edilizio solo se è priva di opere incompatibili con la semplice amovibilità, non presenta fondazioni o strutture in muratura stabilmente infisse al suolo e possiede effettiva natura temporanea e stagionale.
  • La stagionalità di una serra non si desume dalla sola previsione progettuale di una permanenza limitata o dalla sua astratta rimovibilità: deve risultare anche dall’effettiva e periodica rimozione e reinstallazione del manufatto.
  • Quando l’abusività di un manufatto è stata accertata con un’ordinanza di demolizione divenuta incontestabile per mancata definizione del relativo giudizio, tale questione non può essere rimessa in discussione mediante l’impugnazione del successivo diniego di sanatoria.
  • Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001 ha valore legale tipico di rigetto e non può fondare un legittimo affidamento del privato sulla definizione favorevole della pratica.
  • Nelle aree agricole, il Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale, quando previsto dalla disciplina urbanistica, costituisce parte integrante della verifica di conformità dell’intervento; la sua mancanza al momento della realizzazione impedisce il rilascio della sanatoria e non è superabile mediante approvazione postuma.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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