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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35577/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e detrazione Iva operata in relazione a "fatture da ricevere" emesse nel 2007 da una società in accomandita semplice per prestazioni di consulenza riferite al 2006, ritenute soggettivamente inesistenti. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo legittime le operazioni e sufficienti le giustificazioni offerte. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR abbia erroneamente invertito l'onere della prova, nonostante l'Ufficio avesse fornito una serie di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sull'inesistenza soggettiva delle prestazioni e la contribuente non avesse provato l'effettivo svolgimento delle consulenze da parte della società fatturante; con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la CTR abbia reso una decisione fondata su argomentazioni estranee o non idonee a spiegare perché le presunzioni dell'Ufficio fossero superate, senza confrontarsi in modo reale con le contestazioni sull'assenza di struttura, di documentazione del conferimento dell'incarico e sulla personalizzazione delle prestazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che, in tema di IVA e di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario/committente della frode; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della propria diligenza massima. Ha inoltre rilevato che la CTR è incorsa in motivazione meramente apparente, perché ha svalutato gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio con argomenti non correlati al thema decidendum e non idonei a rendere percepibile il percorso logico della decisione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    In tema di IVA è rilevante ai fini della detrazione, ma la detrazione non può essere riconosciuta quando l'operazione sia soggettivamente inesistente e il contribuente fosse o dovesse essere consapevole della frode.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova resta a carico dell'Amministrazione per gli elementi costitutivi della contestazione; se l'Ufficio fornisce elementi presuntivi idonei sulla fittizietà soggettiva e sulla consapevolezza del contribuente, spetta a quest'ultimo la prova contraria della propria diligenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione di legge in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio e alla disciplina IVA sulle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la loro mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in combinazione con le norme sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la motivazione; una motivazione solo apparente equivale a nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro del dovere di motivazione del provvedimento decisorio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la motivazione apparente viola tale precetto.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla CTR come fondamento della libertà di iniziativa economica privata, ma la Cassazione non lo assume come decisivo per la lite.

  • art. 1325 c.c.

    Citato dalla CTR per sostenere la libertà di forma del contratto, ma non è ritenuto decisivo dalla Cassazione.

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare, anche per presunzioni, elementi oggettivi e specifici da cui risulti la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario o committente della partecipazione a un'evasione d'imposta.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio sulla frode soggettiva, il contribuente deve dimostrare di avere adottato tutta la diligenza massima esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nell'operazione indebita.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è, da sola, sufficiente a vincere la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti.
  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando il giudice enuncia affermazioni solo in apparenza giustificative ma non spiega il percorso logico-giuridico seguito né consente di comprendere perché le prove e le presunzioni dedotte da una parte siano state accolte o disattese.
  • Il giudice di merito deve confrontarsi con il complesso degli elementi indiziari allegati e non può limitarsi ad argomentazioni estranee o solo assertive, pena la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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