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Sentenza

Sentenza n. 379/2026 - Lecce, Sezione 1

per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia, I Sez. di Lecce, 14 giugno 2024, n. 784, resa nel giudizio r.r n. 197/2024; e per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento: - dell’atto del Comune di Fasano prot. n. 21453 del 10 aprile 2025, con il quale il Comune ha denegato il rilascio del titolo edilizio stagionale e, ove occorra, del relativo preavviso di rigetto; - dell’atto del Comune di Fasano prot. n. 122085 del 2 aprile 2025, con il quale il Comune ha comunicato la rimozione degli effetti della SCIA commerciale e, ove occorra, del relativo preavviso di rigetto; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente: - al montaggio e al mantenimento delle strutture di cui al p.d.c. n. 152/2022, dal primo febbraio al 31 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202500410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: diniego del titolo edilizio stagionale per il 2025 e comunicazione di rimozione degli effetti della SCIA commerciale relativa alle strutture funzionali alle attività esercitate su area demaniale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Fasano ha negato il rilascio del titolo edilizio stagionale relativo all'anno 2025 e ha comunicato la rimozione degli effetti della SCIA commerciale presentata per le medesime strutture. Ha dedotto, in via principale, la nullità degli atti per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Puglia n. 784/2024, proponendo anche domanda di ottemperanza; in subordine, ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge. Ha inoltre domandato l'accertamento del diritto al montaggio e al mantenimento delle strutture autorizzate dal permesso di costruire n. 152/2022 nel periodo dal 1° febbraio al 31 ottobre 2025. Nel giudizio cautelare il TAR aveva ravvisato fumus e periculum, rilevando che il Comune aveva contestato l'insufficienza della documentazione e l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica nonostante si trattasse del rinnovo di un titolo stagionale già assentito e già munito di autorizzazione paesaggistica; aveva inoltre applicato l'art. 87 delle NTA al PRG, disposizione apparentemente riferita alle aree private, senza esplicitare le ragioni di incompatibilità con il titolo richiesto. La Regione Puglia, intimata, non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'ordinanza cautelare n. 184/2025 aveva consentito alla ricorrente di proseguire l'attività d'impresa durante la stagione balneare 2025, soddisfacendo così l'interesse sostanziale fatto valere in giudizio. La proposizione della domanda anche in sede di ottemperanza non ha modificato tale conclusione: anche qualora gli atti comunali avessero violato il giudicato di cui alla sentenza n. 784/2024, tale violazione avrebbe riguardato esclusivamente i titoli relativi alla stagione balneare 2025, ormai trascorsa. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la nullità, l'annullabilità o la violazione del giudicato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha previamente avvisato le parti della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella pronuncia.

Massime di principio

  • Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, una misura cautelare consente al ricorrente di conseguire integralmente l'utilità sostanziale perseguita, senza che residui un interesse concreto e attuale alla decisione di merito.
  • La proposizione di una domanda di ottemperanza non impedisce la declaratoria di improcedibilità quando l'eventuale violazione del giudicato riguarda un periodo temporale ormai esaurito e l'interesse sostanziale del ricorrente è stato comunque soddisfatto durante quel periodo.
  • Quando la controversia concerne titoli amministrativi destinati a produrre effetti limitati a una stagione o a un periodo determinato, il decorso di tale periodo può eliminare l'interesse concreto e attuale alla decisione, se non risultano ulteriori utilità conseguibili mediante l'accertamento o l'annullamento degli atti.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTitoli abilitativi ediliziGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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