Sentenza n. 1671/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Scopello, n. 267 dell’11 novembre 2025, avente ad oggetto «Decreto di espropriazione ed asservimento di immobili vari in Scopello, a favore di Monterosa 2000 S.p.A., (C.F. 01868740026), ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 327/2001 disponente altresì la occupazione temporanea ex art 49 e 50 d.P.R. 327/2001»; - della Deliberazione della Giunta Comunale di Scopello n. 15 dell’11 febbraio 2025, con cui è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE); - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ivi comprese le deliberazioni consiliari n. 2/2024, n.18/2024, n. 19/2024 e n. 1/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia era irrituale perché non notificata, ma l'ha ritenuta comunque espressiva della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha quindi definito il giudizio dando atto della rinuncia, senza esaminare la legittimità degli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate per ragioni di equità.
Atto impugnato: decreto di espropriazione e asservimento, con contestuale occupazione temporanea, nonché gli atti presupposti relativi all'approvazione del PFTE e alla procedura espropriativa
Esito
Favorevole al resistente (comune e beneficiaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l'annullamento della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Scopello, recante decreto di espropriazione e asservimento di immobili, con occupazione temporanea ai sensi del d.P.R. 327/2001, nonché della deliberazione della Giunta comunale di approvazione del PFTE e di ulteriori deliberazioni consiliari presupposte o connesse. Gli atti erano contestati in quanto asseritamente illegittimi, ma il testo non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti. Con memoria del 4 maggio 2026 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso; la dichiarazione non è stata notificata alle altre parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio in presenza di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La dichiarazione di rinuncia non notificata è stata valorizzata quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della decisione conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 22 d.P.R. 327/2001
Indicato nell'atto impugnato quale base normativa del decreto di espropriazione.
artt. 49 e 50 d.P.R. 327/2001
Indicati nell'atto impugnato quali basi normative dell'occupazione temporanea.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti è irrituale, ma può essere valutata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente definizione del giudizio senza esame del merito.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse deriva da una dichiarazione del ricorrente, il giudizio può essere definito ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a., anche senza una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati.
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite per ragioni di equità.
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